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19.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 151/17 |
Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2014 — Italia/Commissione
(Causa T-117/10) (1)
((«FESR - Riduzione di un contributo finanziario - Programma operativo regionale 2000-2006 per la Regione Puglia (Italia) rientrante nell’obiettivo n. 1 - Gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che possono condurre ad irregolarità a carattere sistematico - Principio di partenariato - Proporzionalità - Articolo 39, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 - Articoli 4, 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 438/2001 - Obbligo di motivazione - Incompetenza»))
2014/C 151/21
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e D. Recchia, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2009) 10350 def. della Commissione, del 22 dicembre 2009, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale destinata alla Repubblica italiana in attuazione della decisione C (2000) 2349 della Commissione, dell’8 agosto 2000, recante approvazione del programma operativo regionale POR Puglia, per il periodo 2000-2006, a titolo dell’obiettivo n. 1
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |