|
2.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 34/26 |
Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 — Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione
(Causa T-92/10) (1)
([«Concorrenza - Intese - Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 - Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento - Limitazione o controllo della produzione o delle vendite - Eccesso di potere - Diritti della difesa - Infrazione unica e continuata - Ammende - Fissazione dell’importo di partenza - Circostanze attenuanti - Durata del procedimento amministrativo»])
(2015/C 034/29)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo, Italia); e Valsabbia Investimenti (Odolo) (rappresentanti: D. Fosselard, S. Amoruso e L. Vitolo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Sauer e B. Gencarelli, successivamente R. Sauer e R. Striani, in qualità di agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)
Oggetto
In via principale, una domanda di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, nella parte in cui constata una violazione dell’articolo 65 CA da parte delle ricorrenti e le condanna in solido a un’ammenda di EUR 10,25 milioni, o, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo di tale ammenda.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Ferriera Valsabbia SpA e la Valsabbia Investimenti SpA sono condannate alle spese. |