2.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/24


Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 — Ferriere Nord/Commissione

(Causa T-90/10) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 - Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento - Limitazione o controllo della produzione o delle vendite - Violazione delle forme sostanziali - Competenza della Commissione - Diritti della difesa - Accertamento dell’infrazione - Ammende - Recidiva - Circostanze attenuanti - Cooperazione - Competenza giurisdizionale estesa al merito»])

(2015/C 034/27)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Sauer e B. Gencarelli, successivamente M. Sauer e R. Striani, in qualità di agenti, assistiti da M. Moretto, avvocato)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 [CA] (caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, e, in via subordinata, una domanda di annullamento parziale della suddetta decisione e una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA è fissato in EUR 3 4 21  440.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Ferriere Nord sopporterà le proprie spese nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.