2.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 34/24 |
Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 — Ferriere Nord/Commissione
(Causa T-90/10) (1)
([«Concorrenza - Intese - Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 - Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento - Limitazione o controllo della produzione o delle vendite - Violazione delle forme sostanziali - Competenza della Commissione - Diritti della difesa - Accertamento dell’infrazione - Ammende - Recidiva - Circostanze attenuanti - Cooperazione - Competenza giurisdizionale estesa al merito»])
(2015/C 034/27)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Sauer e B. Gencarelli, successivamente M. Sauer e R. Striani, in qualità di agenti, assistiti da M. Moretto, avvocato)
Oggetto
In via principale, una domanda di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 [CA] (caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, e, in via subordinata, una domanda di annullamento parziale della suddetta decisione e una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
1) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA è fissato in EUR 3 4 21 440. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Ferriere Nord sopporterà le proprie spese nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese. |