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2.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 34/22 |
Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 — Feralpi/Commissione
(Causa T-70/10) (1)
([«Concorrenza - Intese - Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 - Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento - Limitazione o controllo della produzione o delle vendite - Violazione delle forme sostanziali - Incompetenza - Base giuridica - Violazione dei diritti della difesa - Principio della buona amministrazione, della proporzionalità e della parità delle armi - Criteri di imputazione - Definizione del mercato - Violazione dell’articolo 65 CA - Ammende - Prescrizione - Gravità - Durata»])
(2015/C 034/24)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: G. Roberti e I. Perego, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Sauer e B. Gencarelli, successivamente R. Sauer, R. Striani e T. Vecchi e, da ultimo, R. Sauer e T. Vecchi, in qualità di agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, mediante la quale la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di EUR 10,25 milioni per la violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Feralpi Holding SpA è condannata alle spese. |