4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/61


Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Blessemaille/Parlamento

(Causa F-93/10)

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2010/C 328/100

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Blessemaille (Remich, Lussemburgo) (rappresentanti: É. Boigelot e S. Woog, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del convenuto di non includere il ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi nel grado AST 8 a titolo dell’esercizio di promozione 2009 e la domanda di risarcimento del danno morale subito

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Parlamento, pubblicata il 2 dicembre 2009, di non includere il ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi dal grado AST 7 al grado AST 8 a titolo dell’esercizio di promozione 2009;

come conseguenza di tale annullamento, realizzare un nuovo esame comparativo dei meriti del ricorrente e di quelli degli altri candidati a titolo degli esercizi di promozione 2008 e 2009 e accordare al ricorrente la promozione nel grado AST 8 con effetto retroattivo al 1o gennaio 2008, nonché il pagamento di interessi sugli arretrati di retribuzione a decorrere dal 1o gennaio 2008, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti, senza tuttavia rimettere in discussione la promozione degli altri funzionari promossi;

condannare il Parlamento a versare al ricorrente la somma di EUR 3 500 a titolo di risarcimento del danno morale subito per la mancata promozione al 1o gennaio 2008, con riserva di aumento in corso del procedimento;

in subordine, se il Tribunale dovesse ritenere che la promozione al grado AST 8 non possa produrre effetti a una data antecedente al 1o gennaio 2009, condannare il Parlamento al pagamento di un’indennità complementare a titolo di risarcimento del danno materiale di un importo corrispondente alla differenza di retribuzione tra quella percepita effettivamente nel 2008 e quella che egli avrebbe dovuto percepire nel 2008 a seguito della promozione al 1o gennaio 2008, e calcolata per un periodo compreso o tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008, o tra il 1o gennaio e il 31 agosto 2008, a seconda della data alla quale si stabilisce che la promozione controversa prenda effetto (rispettivamente, il 1o gennaio 2009 o il 1o settembre 2008).

condannare il Parlamento alle spese.