14.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/60 |
Ricorso proposto l’11 giugno 2010 — Kaser/Commissione
(Causa F-45/10)
()
2010/C 221/96
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ferdinand Kaser (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Schober, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
In primo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione europea CMS 07/046 che prevede la cessazione del servizio del ricorrente senza riduzione dei suoi diritti a pensione, con effetti a decorrere dal 15 agosto 2009, nonché l’annullamento di tutte le decisioni adottate nei confronti del ricorrente nel periodo tra il settembre 2003 e la data di cessazione del servizio e, in secondo luogo, la domanda di risarcimento.
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione CMS 07/046 per molestie psicologiche, carenze amministrative e violazione del diritto fondamentale del ricorrente al contraddittorio; |
— |
annullare tutte le decisioni adottate dall’APN nei confronti del ricorrente nel periodo tra il settembre 2003 e la data di cessazione del servizio per molestie psicologiche e carenze amministrative dovute alla violazione del diritto fondamentale del ricorrente al contraddittorio; |
— |
imporre che il ricorrente sia sentito conformemente agli artt. 7, n. 1 e 24 dello Statuto dei funzionari e in riferimento alle richieste presentate nei mesi di febbraio e marzo 2008; |
— |
condannare la convenuta al pagamento di 1 euro simbolico al ricorrente per risarcire il danno morale e professionale subito nella presente controversia, in quanto il presente ricorso non mira al risarcimento finanziario, bensì a ristabilire la dignità e la reputazione professionale del ricorrente. |