19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 161/58 |
Ricorso proposto il 28 aprile 2010 — AG (*1)/Parlamento
(Causa F-25/10)
(2010/C 161/95)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AG (*1) (rappresentanti: S. Rodriguez e C. Bernard-Glanz, avocats)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di licenziamento della ricorrente a seguito del periodo di prova nonché il risarcimento del danno subito.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione di licenziamento 14 maggio 2009, adottata unitamente alla decisione di rigetto del reclamo del 21 dicembre 2009; |
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indicare all’APN le conseguenze dell’annullamento delle decisioni impugnate e, in particolare, la possibilità di svolgere un secondo periodo di prova o di ottenere la proroga del periodo di prova a seguito della quale avrà luogo una nuova valutazione delle prestazioni della ricorrente; |
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condannare il convenuto a risarcire il danno subito dalla ricorrente, sia sotto il profilo professionale e finanziario (in riferimento alla retribuzione e ai benefici ad essa connessi che la ricorrente avrebbe dovuto percepire dal 16 maggio 2009 alla data della sua reintegrazione conseguente all’annullamento delle decisioni impugnate) nonché morale (in riferimento all’importo indicativo e provvisorio di EUR 50 000); |
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condannare il Parlamento europeo alle spese. |
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