SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

28 settembre 2011 (*)

«Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti – Valutazione – Promozione – Ricorso per risarcimento danni – Ricevibilità»

Nella causa F-13/10,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE nonché dell’art. 41 del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti,

Carlo De Nicola, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato dall’avv. L. Isola,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata dal sig. T. Gilliams e dalla sig.ra F. Martin, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto dal sig. S. Gervasoni (relatore), presidente, dal sig. H. Kreppel e dalla sig.ra M.I. Rofes i Pujol, giudici,

cancelliere: sig. J. Tomac, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 aprile 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale in data 12 febbraio 2010 (ove il deposito dell’originale è stato effettuato il successivo 17 febbraio), il sig. De Nicola chiede in particolare, in primo luogo, l’annullamento della decisione 23 settembre 2009 adottata dal comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la «Banca»), in secondo luogo, l’annullamento del suo rapporto informativo per il 2008 (in prosieguo: il «rapporto informativo 2008»), in terzo luogo, l’annullamento delle decisioni di promozione 18 marzo 2009, in quarto luogo, l’annullamento della decisione recante diniego di promozione e, in quinto luogo, la condanna della Banca a risarcire i danni morali e materiali che egli sostiene aver subito.

 Contesto normativo

2        Conformemente all’art. 310 TFUE, lo Statuto della Banca è stabilito con protocollo allegato ai trattati, di cui costituisce parte integrante.

3        L’art. 7, n. 3, lett. h), dello Statuto della Banca prevede che il consiglio dei governatori approvi il regolamento interno della Banca. Tale regolamento è stato approvato il 4 dicembre 1958 ed è stato soggetto a diverse modifiche. Il suo art. 29 dispone che i regolamenti relativi al personale della Banca siano stabiliti dal consiglio d’amministrazione.

4        Il 20 aprile 1960 il consiglio d’amministrazione ha approvato il regolamento del personale della Banca (in prosieguo: il «regolamento del personale»).

5        In forza dell’art. 14 del regolamento del personale, nella sua versione applicabile al momento dei fatti, il personale della Banca è suddiviso in tre categorie di agenti, a seconda della funzione esercitata: la prima categoria include il personale direttivo ed è composta da due funzioni, la funzione «quadro direttivo» e la funzione C; la seconda categoria comprende il personale di concetto ed è suddivisa in tre funzioni: D, E e F; la terza categoria raggruppa il personale d’esecuzione ed è composta da quattro funzioni, G, H, I e K.

6        L’art. 22 del regolamento del personale dispone quanto segue:

«Ogni membro del personale è soggetto ad una valutazione annuale che gli viene comunicata. La procedura da seguire per procedere a tale valutazione è stabilita con decisione interna. Per le funzioni da C a K, l’avanzamento negli scatti consegue al merito professionale espresso dal giudizio globale della valutazione annuale».

7        L’art. 23 del regolamento del personale prevede che le promozioni comportano l’accesso ad una funzione superiore e sono decise in base al merito professionale.

8        Ai sensi dell’art. 41 del regolamento del personale:

«Tutte le controversie di carattere individuale tra la Banca e i suoi dipendenti sono sottoposte alla Corte di giustizia [dell’Unione europea].

Indipendentemente dall’azione intentata davanti alla Corte di giustizia, le controversie che non abbiano per oggetto l’applicazione di misure previste dall’art. 38 [relative al procedimento disciplinare] sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, alla commissione di conciliazione della Banca.

La commissione di conciliazione si compone di tre membri. Quando la commissione deve riunirsi, uno dei membri è designato dal presidente della Banca, il secondo dall’interessato – queste due designazioni vanno effettuate entro una settimana a decorrere dalla richiesta rivolta da una delle parti all’altra (...)

La procedura di conciliazione si considera fallita, a seconda dei casi:

(...)

–        se, entro il termine di due settimane dalla data in cui è stata costituita, la commissione di conciliazione non perviene ad un accordo accettato da entrambe le parti».

9        Il personale della Banca è stato informato, con nota di servizio del 12 dicembre 2008, in merito alla procedura di valutazione del personale per l’anno 2008. Una guida sulla procedura di valutazione per il 2008 è stata acclusa in allegato a tale nota (in prosieguo: la «guida sulla procedura di valutazione 2008»).

10      La guida sulla procedura di valutazione 2008 prevede che il giudizio sia espresso dal valutatore mediante lettere dell’alfabeto e corrisponde ai seguenti significati:

A      rendimento eccezionale, che eccede le aspettative;

B+      rendimento molto buono;

B      rendimento conforme alle aspettative;

C      rendimento che soddisfa la maggior parte delle aspettative, con margini di miglioramento in alcuni ambiti;

D      rendimento non conforme alle aspettative.

11      Con la comunicazione al personale del 6 aprile 2009, relativa all’esercizio di valutazione del rendimento del 2008, sono state stabilite le disposizioni applicabili alla procedura di ricorso e i termini impartiti per l’esercizio di valutazione (in prosieguo: la «comunicazione relativa all’esercizio di valutazione»).

12      L’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione definisce le linee direttrici della procedura dinanzi al comitato per i ricorsi.

13      Il punto 7 dell’allegato A precisa quanto segue:

«Nell’ambito dell’esercizio individuale di valutazione, il [comitato per i ricorsi] è competente a:

i)      annullare il rapporto informativo del membro del personale o talune affermazioni contenute nel rapporto informativo e/o

ii)      modificare il voto che esprime il merito finale e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’interessato».

14      Il punto 20 dell’allegato A è così formulato:

«La decisione del comitato per i ricorsi deve essere adottata entro un termine di cinque mesi a decorrere dal deposito del ricorso. Il comitato per i ricorsi rinuncia a conoscere della controversia unicamente in casi eccezionali indipendenti dalla sua volontà, laddove non possa adottare una decisione entro il termine summenzionato. Ne deve informare le parti, precisando le ragioni per le quali non è stato possibile adottare una decisione e deve, se del caso, indicare se tale situazione sia dovuta al comportamento di una o di entrambe le parti nel corso della procedura».

15      Il punto 23 dell’allegato A prevede che «la decisione del [comitato per i ricorsi] vincola tutte le parti e dev’essere immediatamente attuata (…), fatto salvo il diritto di ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea». Ai sensi del punto 24 del medesimo allegato, «la decisione sulle promozioni adottata dal presidente della Banca a seguito delle raccomandazioni del [comitato per i ricorsi] è immediatamente esecutiva, fatto salvo il diritto di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea».

 Fatti

16      Nella presente controversia, il ricorrente fa riferimento all’insieme dei precedenti contenziosi avuti con la Banca. Per un richiamo di questi precedenti, si rinvia ai punti 21-70 della sentenza del Tribunale 8 marzo 2011, causa F-59/09, De Nicola/BEI (in prosieguo: la «sentenza 8 marzo 2011»). Le considerazioni che seguono fanno emergere le sole circostanze fattuali direttamente attinenti alla presente causa.

 Sul rapporto informativo 2006

17      Durante il 2006 al ricorrente sono stati fissati i seguenti obiettivi: sviluppare la funzione di validazione e di manutenzione del nuovo modello di rating interno alla Banca («IRM»), imposto dalla normativa «Basilea II» e dalle successive; supervisionare la metodologia di utilizzo dell’applicazione «Credit metrics», in particolare al fine di risolvere le incoerenze del modello matematico utilizzato; sviluppare l’analisi dell’applicazione «Prezzi dei prestiti» e pianificare l’impatto di mancati pagamenti nel sistema «Prezzi dei prestiti».

18      Il ricorrente fa valere che, durante il 2007, nonostante le proposte costruttive fatte ai suoi superiori, questi ultimi, rilevando che egli non si scoraggiava e che continuava pazientemente nel suo lavoro, avrebbero intensificato le loro molestie psicologiche cercando di costringerlo ad accettare obiettivi inadeguati al fine di demotivarlo, di fargli perdere le sue qualifiche e di negargli la promozione.

19      Il 30 marzo 2007 il sig. T., capo unità, ha firmato il rapporto informativo del ricorrente per il 2006 (in prosieguo: il «rapporto informativo 2006»). Tale rapporto è stato poi sottoscritto dalla sig.ra M., capo divisione, in seguito, il 21 maggio 2007, dal direttore generale, il quale non vi ha aggiunto alcun commento, e il 13 giugno 2007 dal ricorrente. Nel rapporto informativo 2006 il ricorrente si è visto attribuire il giudizio B. Risulta da tale rapporto, sotto la rubrica 1 C, «Valutazione della progressione nella carriera», che, «[n]el complesso, gli obiettivi fissati per il 2006 sono stati conseguiti conformemente alle aspettative».

20      Con comunicazione al personale del 13 luglio 2007, la Banca ha pubblicato l’elenco delle attribuzioni di titoli e promozioni del personale delle funzioni da D a K, approvate nell’ambito dell’esercizio di valutazione relativo all’anno 2006. Il nome del ricorrente non era menzionato nella rubrica 1.1 di tale elenco, relativa alle promozioni dalla funzione E alla funzione D.

21      Con un reclamo del 13 luglio 2007, il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi della Banca, al fine di ottenere un giudizio più elevato di B nonché una promozione nella funzione D.

22      Con decisione 14 dicembre 2007 il comitato per i ricorsi ha respinto il reclamo in quanto, da un lato, il ricorrente non aveva dimostrato che la Banca avesse commesso un errore manifesto di valutazione attribuendogli il giudizio B e, dall’altro, non avendo ottenuto il giudizio A o il giudizio B+, egli non poteva, in forza della normativa applicabile, beneficiare di una promozione.

23      Il 10 aprile 2008 è stato organizzato un tentativo di conciliazione tra la Banca e il ricorrente relativamente al rapporto informativo 2006. Il 24 aprile 2008 il presidente della commissione di conciliazione ha constatato il fallimento di tale tentativo e la conseguente conclusione della procedura di conciliazione.

24      Il 5 giugno 2008, il ricorrente ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero F-55/08, principalmente volto, da un lato, all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi 17 dicembre 2007, del suo rapporto informativo 2006 e della decisione 13 luglio 2007 recante diniego di promozione, e, dall’altro, alla condanna della Banca a risarcire i danni che egli avrebbe subito a causa delle molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima.

25      Con sentenza 30 novembre 2009 (causa F-37/10 P, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea), il Tribunale ha respinto il ricorso F-55/08 (in prosieguo: la «sentenza 30 novembre 2009»). Quest’ultimo ha dichiarato, in particolare, che il rapporto informativo 2006 non era inficiato né da vizi di procedura, né da un manifesto errore di valutazione, né da sviamento di potere.

 Sul rapporto informativo 2007

26      Nel febbraio 2008, al ricorrente è stato notificato il suo rapporto informativo per l’anno 2007 (in prosieguo: il «rapporto informativo 2007»), nel quale gli veniva attribuito il giudizio C. Risulta da tale rapporto che «dopo un inizio promettente, il ricorrente è stato poco produttivo nel 2007 (sicuramente meno che nel 2006), e, in particolare, nel secondo trimestre, la sua attività è consistita nel duplicare o perfezionare quanto da egli prodotto anteriormente. Egli ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi assegnatigli per il 2007. Di conseguenza, emerge in modo chiaro e urgente la necessità di miglioramento. Soprattutto il suo isolamento quasi completo dal resto del team “Gestione dei rischi/Coordinamento” si è dimostrato essere un handicap per ogni contributo di rilievo, dal momento che tale comportamento ha ostacolato la collaborazione a progetti comuni (in particolare “Basilea II”), la partecipazione a progetti di gruppo e al dibattito sulle questioni pertinenti. Ne consegue che i suoi rari contributi rivestono la forma di note interminabili, altamente accademiche e teoriche, che hanno poca pertinenza (tecnica o politica) o poca incidenza pratica per i bisogni più pragmatici della gestione del rischio. In generale, [il ricorrente] ha quindi solo parzialmente raggiunto i suoi obiettivi per il 2007, dal momento che esiste un significativo margine di miglioramento, in particolare in termini di comportamento o di relazioni con il resto del team “Gestione dei rischi/Coordinamento”».

27      Con comunicazione al personale del 29 aprile 2008, la Banca ha pubblicato l’elenco delle attribuzioni di titoli e promozioni del personale, approvate nell’ambito dell’esercizio di valutazione relativo all’anno 2007. Il nome del ricorrente non era menzionato nell’elenco relativo alle promozioni dalla funzione E alla funzione D.

28      Il 9 ottobre 2008, il ricorrente ha contestato dinanzi al comitato per i ricorsi il rapporto informativo 2007, il giudizio C attribuitogli e la decisione di non promuoverlo.

29      Con decisione 14 novembre 2008, notificata al ricorrente il 14 gennaio 2009, il comitato per i ricorsi ha considerato che i motivi invocati dal ricorrente a sostegno della sua domanda di ricusazione costituivano, in realtà, una contestazione pura e semplice della decisione 14 dicembre 2007 e non potevano giustificare di per sé una ricusazione. Il comitato per i ricorsi ha constatato che il ricorrente reiterava la sua domanda e che, di conseguenza, l’udienza non poteva proseguire.

30      Il 13 giugno 2009, il ricorrente ha depositato un ricorso, iscritto a ruolo con il numero F-59/09, principalmente volto, da un lato, all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi 14 novembre 2008, del suo rapporto informativo 2007, della decisione 29 aprile 2008 di non promuoverlo e delle decisioni di promozione di pari data, e, dall’altro, alla condanna della Banca a risarcire i danni asseritamente subiti a causa delle molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima.

31      Con la sentenza 8 marzo 2011 il Tribunale ha annullato il rapporto informativo 2007 e, per l’effetto, la decisione di non promozione, per il duplice motivo che la Banca aveva, da un lato, violato il principio del rispetto dei diritti della difesa, giacché il colloquio di valutazione con il ricorrente aveva rivestito unicamente un carattere meramente formale e, dall’altro, disatteso la guida sulla procedura di valutazione 2007, poiché non era stato preso in considerazione il lavoro dell’interessato in qualità di rappresentante sindacale in seno ad una commissione paritetica. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato irricevibili le altre conclusioni del ricorso.

 Sul rapporto informativo 2008, oggetto della presente controversia

32      All’inizio del 2009, al ricorrente è stato notificato il suo rapporto informativo 2008, nel quale gli veniva attribuito il giudizio B. In tale rapporto era indicato che «il rendimento [del ricorrente] è migliorato rispetto a quello ottenuto l’anno precedente. Principalmente, egli ha partecipato più assiduamente a progetti comuni e i suoi contributi sono stati più visibili e apprezzati. Tuttavia, egli dovrebbe comunque sforzarsi ad interagire in maniera più immediata con i colleghi ed impegnarsi in un dialogo diretto piuttosto che basarsi quasi esclusivamente sugli scambi di e-mail».

33      Con comunicazione al personale del 18 marzo 2009, la Banca ha pubblicato l’elenco delle attribuzioni di titoli e promozioni del personale, approvate nell’ambito dell’esercizio di valutazione relativo all’anno 2008 (in prosieguo: le «decisioni di promozione»). Il ricorrente non era menzionato nell’elenco delle promozioni dalla funzione E alla funzione D (in prosieguo: la «decisione di non promozione»).

34      Con una memoria del 7 maggio 2009, il ricorrente ha contestato dinanzi al comitato per i ricorsi il rapporto informativo 2008, il giudizio B che gli è stato attribuito, l’incentivo che gli è stato conferito in virtù di tale giudizio e la decisione di non promozione e ha chiesto di essere risarcito del danno che avrebbe sofferto.

35      Con decisione 23 settembre 2009, notificata al ricorrente il 24 settembre 2009, il comitato per i ricorsi ha respinto la contestazione del ricorrente (in prosieguo: la «decisione del comitato per i ricorsi»).

36      Il 14 ottobre 2009, il ricorrente ha chiesto che fosse avviato il procedimento di conciliazione e la designazione da parte della Banca del suo rappresentante in seno alla commissione di conciliazione. La Banca non ha dato seguito a tale domanda e, con lettera datata 13 novembre 2009 indirizzata alla Banca, il ricorrente ha affermato di considerare fallita la procedura di conciliazione, giacché la Banca non aveva effettuato tale designazione entro il termine di una settimana prescritto dall’art. 41 del regolamento del personale.

 Conclusioni delle parti e procedimento

37      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in primo luogo, annullare la decisione del comitato per i ricorsi, nella parte in cui respinge la contestazione mossa avverso il rapporto informativo 2008;

–        in secondo luogo, annullare il rapporto informativo 2008;

–        in terzo luogo, annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti e, in ogni caso, la guida sulla procedura di valutazione 2008, le decisioni di promozione e la decisione di diniego di promozione;

–        in quarto luogo, condannare la Banca a risarcire i danni morali e materiali che egli avrebbe sofferto, unitamente agli interessi di mora sul credito riconosciuto;

–        in quinto luogo, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, ordinare alla Banca il deposito:

–        di tutti i rapporti informativi che riguardano il ricorrente, a partire dalla data di assunzione;

–        dell’organigramma della Tesoreria e degli uffici che, direttamente o indirettamente, la controllavano negli anni 1992-1995, nonché di una dettagliata relazione dalla quale risultino i gradi e le promozioni ricevute da ciascuno dei membri del personale della Tesoreria e di tali uffici a partire dal 1992;

–        di una relazione dettagliata dei procedimenti e provvedimenti, positivi o negativi, adottati nei confronti del capo della divisione Tesoreria e del suo vice;

–        in sesto luogo, in via istruttoria, ammettere l’interrogatorio del legale rappresentante della Banca su nove capitoli;

–        in settimo luogo, in via istruttoria, conferire ad un esperto nominato dal Tribunale l’incarico di valutare il suo lavoro.

38      La Banca chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile e/o respingerlo in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

39      Con lettera del 14 dicembre 2010 il Tribunale ha informato le parti della sua intenzione di rilevare d’ufficio, avvalendosi dell’art. 77 del regolamento di procedura, l’eccezione di irricevibilità per tardività dell’atto introduttivo.

40      Il ricorrente e la Banca hanno presentato le loro osservazioni relative a tale eccezione di irricevibilità, rispettivamente il 2 ed il 10 gennaio 2011.

41      Con lettera del 3 febbraio 2011 il Tribunale ha informato le parti che, dopo aver preso conoscenza delle loro osservazioni, riteneva necessario tenere un’udienza nella presente causa.

 In diritto

 Sulla portata delle conclusioni volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi

 Argomenti delle parti

42      La Banca sostiene che le conclusioni presentate dal ricorrente avverso le decisioni adottate dal comitato sul rapporto informativo 2008 non hanno un oggetto diverso da quello delle conclusioni dirette avverso detto rapporto. Secondo costante giurisprudenza, esse sarebbero pertanto irricevibili.

43      Il ricorrente precisa che le sue conclusioni dirette all’annullamento del rapporto informativo 2008 sono subordinate al rigetto della sua domanda volta all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi. Egli ritiene che i motivi contenuti nella decisione del comitato per i ricorsi e nel rapporto informativo 2008 non siano necessariamente i medesimi. Trattandosi di decisioni diverse, sarebbe legittimato a chiedere l’annullamento di ciascuna di esse.

 Giudizio del Tribunale

44      Come già deciso dal Tribunale, le conclusioni avverso la presa di posizione del comitato per i ricorsi istituito dalla Banca in ambito di valutazione dei membri del personale non hanno contenuto autonomo e producono l’effetto di investire il giudice del rapporto informativo avverso il quale tale ricorso amministrativo è stato proposto (sentenza 8 marzo 2011, punto 131, e giurisprudenza ivi citata). Più in generale, la decisione del comitato per i ricorsi non ha contenuto autonomo rispetto all’insieme delle decisioni contestate dinanzi a tale comitato.

45      Nel caso di specie, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi nella parte in cui essa respinge la contestazione diretta avverso il rapporto informativo 2008. Conclusioni siffatte vanno esaminate considerando che esse hanno ad oggetto tale rapporto. Inoltre si desume tanto dalle conclusioni contenute nell’atto di impugnazione del ricorrente del 7 maggio 2009 dinanzi al comitato per i ricorsi quanto dal suo ricorso che il ricorrente chiede altresì l’annullamento della decisione di diniego di promozione. Di conseguenza, le conclusioni formulate avverso la decisione di tale comitato vanno esaminate come dirette all’annullamento non soltanto del rapporto informativo 2008, bensì anche della decisione di diniego di promozione.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni volte all’annullamento di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti» al rapporto informativo 2008 e, «in ogni caso», della guida sulla procedura di valutazione 2008, delle decisioni di promozione e della decisione di diniego di promozione

 Sulle conclusioni volte all’annullamento degli atti connessi, conseguenti e presupposti al rapporto informativo 2008

–       Argomenti delle parti

46      Nel corso dell’udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, il ricorrente ha affermato che, all’infuori delle decisioni che aveva precisamente individuato, non sussistevano altri atti dei quali egli chiedeva propriamente l’annullamento e che, in tale contesto, non si dovevano prendere in considerazione tali conclusioni.

–       Giudizio del Tribunale

47      Per giurisprudenza costante sono irricevibili le conclusioni tendenti all’annullamento le quali non consentono di identificare l’atto che arreca pregiudizio di cui il ricorrente chiede l’annullamento. Infatti, conclusioni di tal tipo non soddisfano i requisiti di cui all’art. 35, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura, secondo i quali il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e le conclusioni del ricorrente (sentenza 30 novembre 2009, punto 148 e giurisprudenza ivi citata).

48      Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto, nelle sue memorie, l’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti al rapporto informativo 2008. A parte le decisioni di promozione, la decisione di diniego di promozione e la guida sulla procedura di valutazione 2008, alle quali il ricorrente fa espressamente riferimento, l’assenza di identificazione chiara e precisa degli altri atti contestati non consente di ritenere che le conclusioni summenzionate soddisfino le disposizioni dell’art. 35, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura. Di conseguenza, ammesso anche che il ricorrente abbia mantenuto siffatte conclusioni, tenuto conto delle sue dichiarazioni in udienza, esse devono essere respinte in quanto irricevibili.

 Sulle conclusioni volte all’annullamento della guida sulla procedura di valutazione 2008

–       Argomenti delle parti

49      La Banca sostiene che l’eccezione di illegittimità della guida sulla procedura di valutazione 2008 non è né ricevibile né fondata, sulla scorta della sentenza 30 novembre 2009.

50      Il ricorrente ribatte segnatamente che la sentenza 30 novembre 2009, alla quale la Banca si richiama, è oggetto di un’impugnazione. Egli ritiene che la Banca non possa imporre limiti quantitativi al numero di soggetti cui attribuire i voti A e B+. A suo avviso, nel fissare tali limiti, la guida sulla procedura di valutazione 2008 condurrebbe al risultato per il quale le valutazioni non rispecchiano correttamente l’effettivo merito dei funzionari.

51      Nel corso dell’udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, il ricorrente ha precisato che intendeva chiedere, in via principale, l’annullamento della guida sulla procedura di valutazione 2008 e, in subordine, mediante eccezione, la dichiarazione della sua illegittimità.

–       Giudizio del Tribunale

52      Nelle sue memorie, il ricorrente non ha eccepito l’illegittimità della guida sulla procedura di valutazione 2008, ma ne ha espressamente e direttamente chiesto l’annullamento, mediante azione, sul fondamento dell’art. 41 del regolamento del personale.

53      Le controversie meramente interne tra la Banca e i suoi dipendenti sono soggette ad un regime particolare, stabilito segnatamente dall’art. 41 del regolamento del personale. Tali controversie, che vengono equiparate, per loro natura, alle controversie tra le istituzioni dell’Unione e i loro funzionari o agenti, sono soggette al sindacato giurisdizionale ai sensi dell’art. 270 TFUE (sentenza del Tribunale di primo grado 23 febbraio 2001, cause riunite T-7/98, T-208/98 e T-109/99, De Nicola/BEI, punti 98-101).

54      Orbene, l’art. 41 del regolamento del personale permette soltanto ai membri del personale di investire le giurisdizioni dell’Unione delle controversie di carattere individuale. Pur se i membri del personale possono, a certe condizioni, nel contesto di una controversia di carattere individuale, eccepire l’illegittimità di misure di portata generale, essi non sono tuttavia legittimati a chiederne direttamente l’annullamento. Occorre rilevare, sul punto, una certa analogia con le disposizioni dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), le quali prevedono che, per poter essere qualificato come atto che arreca pregiudizio, un atto deve segnatamente contenere una presa di posizione definitiva dell’amministrazione nei confronti della singola situazione del funzionario (sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2006, cause riunite T-35/05, T-61/05, T-107/05, T-108/05 e T-139/05, Agne-Dapper e a./Commissione, punto 56).

55      Nel caso di specie, la guida sulla procedura di valutazione 2008 mira a produrre effetti giuridici nei riguardi di una categoria di persone, ossia i dipendenti della Banca, considerata in modo generale e astratto. Si tratta di una misura di portata generale. Ciò posto, le conclusioni dirette al suo annullamento non possono essere considerate come relative a controversie di carattere individuale ai sensi delle citate disposizioni dell’art. 41 del regolamento del personale. Tale guida, di conseguenza, non può costituire oggetto di un ricorso diretto presentato dal ricorrente (v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 16 luglio 1981, causa 153/79, Bowden e a./Commissione, punto 13; sentenze del Tribunale di primo grado 6 marzo 2001, causa T-192/99, Dunnett e a./BEI, punti 61 e 62, e la giurisprudenza ivi citata, nonché 16 dicembre 2004, cause riunite T-120/01 e T-300/01, De Nicola/BEI, punto 132). Le suddette conclusioni sono, pertanto, irricevibili.

56      In ogni caso, supponendo che la suddetta domanda di annullamento possa comunque essere considerata quale eccezione di illegittimità, detta eccezione sarebbe irricevibile oltre che infondata.

57      Invero, in forza dei punti 10 e 11.1 della guida sulla procedura di valutazione 2008, la Banca deve assicurare che il giudizio sia «conforme alla curva di ripartizione raccomandata (10% dei giudizi A, 30% dei giudizi B+)».

58      Orbene, da un lato, non sembra che la decisione di attribuire il giudizio B al ricorrente sia stata adottata in applicazione diretta della regola la cui illegittimità è sollevata dal ricorrente. Infatti, il ricorrente non fornisce alcuna precisazione atta a verificare se il suo giudizio sia stato peggiorato al fine di rispettare i limiti controversi del 10% e del 30%. Inoltre, non si evince dagli atti di causa che le persone incaricate della valutazione del ricorrente si siano impegnate a rispettare tali limiti a livello dell’unità da cui dipendeva quest’ultimo. Peraltro, un’eventuale dichiarazione d’illegittimità della regola di cui trattasi non produrrebbe assolutamente l’effetto di indurre la Banca a riconoscere al ricorrente il beneficio dell’attribuzione del giudizio A o del giudizio B+ da egli rivendicato. Di conseguenza, anche supponendo che sia stata sollevata, l’eccezione di illegittimità diretta avverso i punti 10 e 11.1 della guida sulla procedura di valutazione 2008 sarebbe irricevibile.

59      In ogni caso, tale eccezione non sarebbe fondata. Infatti, la Banca non ha fatto un uso manifestamente inappropriato del suo potere discrezionale in materia di valutazione e di promozione inquadrando come ha fatto la libertà di valutazione dei valutatori. La regola che stabilisce i limiti del 10% e del 30% è infatti oggettiva, trasparente, conforme al principio della promozione fondata sul merito professionale sancito dall’art. 23 del regolamento del personale e attenta al rispetto dei vincoli di bilancio che incombono sulle istituzioni e sugli organi dell’Unione (v. in tal senso, relativamente a disposizioni assimilabili, sentenza 30 novembre 2009, punto 176).

 Sulle conclusioni volte all’annullamento delle decisioni di promozione

–       Argomenti delle parti

60      La Banca deduce che quasi un anno è intercorso tra il 18 marzo 2009, data di pubblicazione delle promozioni impugnate, ed il 12 febbraio 2010, data di presentazione del ricorso. Il ricorrente non avrebbe quindi rispettato il termine di tre mesi considerato ragionevole per impugnare tali decisioni. Le conclusioni di cui trattasi sarebbero, di conseguenza, tardive.

–       Giudizio del Tribunale

61      È stato deciso che la procedura di conciliazione di cui all’art. 41 del regolamento del personale e la procedura di appello specifica in materia di valutazione annuale prevista da una comunicazione amministrativa della Banca perseguono lo stesso obiettivo del procedimento precontenzioso obbligatorio introdotto dall’art. 90 dello Statuto. Tali procedure mirano parimenti a permettere una composizione amichevole delle controversie, dando alla Banca la possibilità di modificare l’atto contestato e al dipendente interessato la facoltà di accettare la motivazione alla base di tale atto e di rinunciare eventualmente alla presentazione di un ricorso. Peraltro, la normativa della Banca non prevede le modalità del coordinamento di tali due procedure. In materia di rapporti informativi, la decisione di ricorrere all’una o all’altra delle procedure, o ad entrambe parallelamente o successivamente, è in tal modo lasciata alla valutazione del dipendente interessato, salva l’osservanza del termine indicativo fissato dalle comunicazioni amministrative rilevanti per la domanda di ricorso al comitato d’appello (sentenza 8 marzo 2011, punto 136, e giurisprudenza ivi citata).

62      Pertanto, un termine di tre mesi a decorrere dal giorno della notifica al dipendente interessato dell’atto che gli arreca pregiudizio o, eventualmente, dell’esito negativo della procedura d’appello o dell’insuccesso della procedura di conciliazione dev’essere considerato in linea di principio ragionevole, a condizione tuttavia, da un lato, che l’eventuale procedura d’appello si sia svolta entro un termine ragionevole e, dall’altro, che l’interessato abbia presentato la sua eventuale domanda di conciliazione entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto notifica dell’atto che gli arreca pregiudizio. Più precisamente, l’istituzione di queste due procedure facoltative, rispettivamente tramite l’art. 41 del regolamento del personale e le summenzionate comunicazioni al personale, che vincolano la Banca, porta necessariamente alla conclusione che, nel caso in cui un dipendente chieda nell’ordine l’avvio di una procedura d’appello e poi di una procedura di conciliazione, il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale inizia a decorrere solo a partire dal momento in cui tale ultima procedura sia terminata, a condizione tuttavia che il dipendente abbia formulato la sua domanda di conciliazione entro un termine ragionevole dopo il compimento della procedura d’appello (sentenza 8 marzo 2011, punto 137, e giurisprudenza ivi citata).

63      Orbene, nella presente controversia, da un lato, è pacifico che il ricorrente sia venuto a conoscenza delle decisioni di promozione al più tardi il 7 maggio 2009, dal momento che egli produce con la sua domanda volta ad adire il comitato per i ricorsi, datata 7 maggio 2009, un elenco delle promozioni a titolo dell’anno 2008.

64      Dall’altro lato, è altresì indubbio che, a partire dal momento in cui è venuto a conoscenza delle decisioni di promozione, il ricorrente non ha adito entro il termine ragionevole di tre mesi la commissione di conciliazione prevista dalle disposizioni dell’art. 41 del regolamento del personale né il comitato per i ricorsi. È vero che il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi il 7 maggio 2009. Tuttavia, nel suo ricorso dinanzi a tale comitato, egli non ha espressamente contestato le decisioni di promozione. Per quanto riguarda la domanda volta ad adire la commissione di conciliazione, essa è stata formulata soltanto il 14 ottobre 2009, vale a dire più di cinque mesi dopo che il ricorrente è venuto a conoscenza delle decisioni di promozione.

65      Ne consegue che le conclusioni volte all’annullamento delle decisioni di promozione devono essere respinte in quanto tardive.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni dirette avverso il rapporto informativo 2008 e la decisione di diniego di promozione

 Argomenti delle parti

66      In risposta alla lettera del Tribunale del 14 dicembre 2010 (v. punto 39 della presente sentenza), la Banca ha affermato che il ricorso era tardivo. A suo avviso, atteso che il ricorrente aveva presentato una domanda volta ad adire la commissione di conciliazione il 14 ottobre 2009, la designazione del rappresentante della Banca in seno a detta commissione sarebbe dovuta intervenire, in forza dell’art. 41 del regolamento del personale, entro il termine di una settimana. Poiché la Banca non ha effettuato tale designazione, in data 21 ottobre 2009 sarebbe intervenuta la decisione di rigetto della domanda di conciliazione. Dunque, secondo la Banca, il ricorso sarebbe tardivo in quanto è stato introdotto soltanto il 12 febbraio 2010.

67      Il ricorrente ha replicato segnatamente che soltanto la data in cui è possibile constatare che la procedura di conciliazione è fallita è idonea a far decorrere i termini per la proposizione del ricorso. Egli ha aggiunto che il silenzio della Banca sulla sua richiesta di attivare la procedura di conciliazione non potrebbe considerarsi sintomatico di una volontà certa di non dare seguito alla sua richiesta.

68      Nel corso dell’udienza, il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione a produrre alcuni documenti volti a confortare la sua tesi a tenore della quale il suo ricorso sarebbe ricevibile. Egli ha aggiunto che la Banca non poteva avvalersi di un’illegittimità da essa stessa commessa per opporre al medesimo una preclusione.

69      La Banca ha replicato nel corso dell’udienza che i documenti cui il ricorrente aveva fatto riferimento avrebbero potuto essere prodotti antecedentemente e si è opposta all’eventualità che il Tribunale ne tenesse conto. Peraltro, la Banca ha affermato che, conformemente al principio della certezza del diritto, il termine a decorrere del quale le sue decisioni divengono definitive dovesse necessariamente essere stabilito dal Tribunale.

 Giudizio del Tribunale

70      Ai sensi dell’art. 42 del regolamento di procedura «[l]e parti possono ancora proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni sino alla fine dell’udienza, purché il ritardo nella presentazione di questi ultimi sia debitamente giustificato».

71      Nel caso di specie, il ricorrente non dimostra come i documenti che produce, relativi all’anno 2010 e peraltro ad un momento successivo all’introduzione del ricorso, non avrebbero potuto essere comunicati contestualmente alla sua risposta del 12 febbraio 2011 alla lettera del Tribunale del 20 dicembre 2010 e a quella della Banca del 10 gennaio 2011, entrambe riguardanti la ricevibilità del ricorso. Poiché il ricorrente non ha motivato il suo ritardo nella proposizione di questa nuova deduzione di prove, quest’ultima deve essere respinta.

72      In ogni caso, anche senza tenere conto di tali documenti, il Tribunale è in grado di ammettere la ricevibilità delle conclusioni summenzionate.

73      Invero, occorre rammentare in via preliminare che l’art. 41 del regolamento del personale prevede che le controversie che non abbiano per oggetto le misure disciplinari sono sottoposte ad un procedimento di amichevole composizione dinanzi alla commissione di conciliazione della Banca. La stessa disposizione precisa che «[q]uando la commissione deve riunirsi, uno dei membri è designato dal presidente della Banca, il secondo dall’interessato – queste due designazioni vanno effettuate entro una settimana a decorrere dalla richiesta rivolta da una delle parti all’altra».

74      Non vi è alcuna norma interna della Banca che stabilisca il termine entro il quale il personale della Banca dovrebbe agire in giudizio nel caso in cui quest’ultima non dia avvio alla procedura di conciliazione omettendo, come nel caso di specie, di nominare uno dei membri della commissione di conciliazione. La situazione attuale differisce da quella dell’insuccesso della procedura di conciliazione, in cui il termine per la presentazione di un ricorso comincia invece a decorrere dalla data di tale esito negativo (sentenza 8 marzo 2011, punto 137, e giurisprudenza ivi citata).

75      Dalle citate disposizioni dell’art. 41 del regolamento del personale risulta che allorquando, come nel caso di specie, un dipendente della Banca investa la commissione di conciliazione di una controversia che non abbia per oggetto misure disciplinari, la Banca deve designare uno dei membri di tale commissione. In tale ipotesi, la Banca non potrebbe legittimamente negare l’avvio della procedura di conciliazione.

76      In queste particolari circostanze, l’inerzia del presidente della Banca, che omette di designare un membro della commissione di conciliazione entro il termine di una settimana prescritto dall’art. 41 del regolamento del personale, è idonea a pregiudicare la certezza del dipendente con riguardo alle sorti della sua domanda di conciliazione. Pertanto, non si potrebbe considerare che tale inerzia, allo spirare di detto termine di una settimana, comporti una decisione implicita di rigetto idonea a far decorrere i termini per il ricorso contenzioso.

77      Quindi, pregiudicherebbe l’esigenza di certezza del diritto la circostanza che, in assenza di disposizioni a tale proposito, il termine entro il quale gli atti della Banca devono essere contestati vari in funzione della natura delle procedure di cui trattasi e, in particolare, del loro minore o maggiore grado di similitudine con la procedura di reclamo prevista, per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, dall’art. 90, n. 2, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 28 giugno 2011, causa F-49/10, De Nicola/BEI, punto 71) o il fatto che nessun termine sia fissato per adire l’autorità giurisdizionale competente.

78      Occorre dunque rilevare, con riferimento all’art. 90 dello Statuto, che, nel caso in cui un dipendente della Banca chieda di investire la commissione di conciliazione di controversie che non abbiano per oggetto misure disciplinari e la Banca ometta di designare il suo rappresentante in seno a tale commissione, tale inerzia fa intervenire una decisione implicita di rigetto della domanda di conciliazione decorsi quattro mesi dal ricevimento, da parte della Banca, della domanda del suo dipendente. Quest’ultimo dispone allora di un termine ragionevole di tre mesi, decorrente dal perfezionarsi di tale implicita decisione, per adire il Tribunale.

79      Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto di adire la commissione di conciliazione il 14 ottobre 2009 ed è pacifico che tale domanda è stata ricevuta dalla Banca il medesimo giorno. Giacché la Banca ha omesso di designare il suo rappresentante, il ricorrente disponeva di un termine di sette mesi, ovvero fino al 14 maggio 2010, per presentare il suo ricorso. Orbene, quest’ultimo è stato iscritto presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2010. Il fatto che il ricorso sia stato presentato prima dello spirare del termine decorso il quale si è perfezionata una decisione implicita di rigetto della domanda di conciliazione non comporta che le presenti conclusioni siano respinte in quanto premature. Invero, l’applicazione per analogia dell’art. 90 dello Statuto ha come unico obiettivo quello di determinare, in assenza di indicazioni nel regolamento del personale della Banca, il termine per il ricorso e non quello di perfezionare un atto arrecante pregiudizio che permetta al giudice di esercitare il suo controllo.

80      La Banca non può quindi sostenere che le domande volte all’annullamento del rapporto informativo 2008 e della decisione recante diniego di promozione, presentate il 12 febbraio 2010, siano tardive.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni risarcitorie

 Argomenti delle parti

81      La Banca deduce, in primo luogo, che il ricorrente non ha presentato una richiesta risarcitoria preventiva dinanzi ad essa. Orbene, il meccanismo predisposto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, che prevede l’obbligo di presentare una tale domanda, è applicabile per analogia al personale della Banca. Le domande risarcitorie sarebbero dunque irricevibili.

82      La Banca rileva, in secondo luogo, che anche qualora alcuni atti ad essa attribuibili possano essere ritenuti idonei ad arrecare pregiudizio al ricorrente, le domande risarcitorie non sono state presentate nel termine di tre mesi dal momento del verificarsi degli stessi atti, sicché dovrebbero essere respinte in quanto irricevibili.

83      La Banca deduce, infine, che le domande di risarcimento proposte nell’ambito del presente ricorso sono sostanzialmente le stesse che sono state proposte nell’ambito del ricorso nella causa F-55/08 e poi riformulate nel ricorso della causa F-59/09. Pertanto, le domande predette sarebbero irricevibili, in applicazione dell’eccezione di litispendenza.

84      Il ricorrente replica che la richiesta di risarcimento è fondata sulle molestie che ha subito e che ha ripetutamente denunciato al direttore generale delle risorse umane. Egli aggiunge che il rifiuto implicito di riparare il suo pregiudizio è impugnabile.

85      Il ricorrente ritiene che la giurisprudenza che impone un termine di tre mesi per proporre l’azione di risarcimento danni sia illegale e che dovrebbe applicarsi l’ordinario termine di prescrizione previsto dalla legge italiana. Secondo il ricorrente, l’obbligo di convenire la Banca dinanzi ad un tribunale dell’Unione implicherebbe il rispetto delle sue regole procedurali, ma non la rinuncia alla tutela apprestata dal proprio diritto sostanziale nazionale. Egli aggiunge che il pregiudizio legato alle molestie è continuo.

86      Infine, il ricorrente sostiene che l’eccezione di litispendenza non troverebbe applicazione nella misura in cui la Banca non ha provato l’esistenza contemporanea di un’altra domanda identica dinanzi ad un’altra giurisdizione.

87      In udienza, la Banca ha affermato di rinunciare ad una delle eccezioni di litispendenza da essa sollevate, giacché il Tribunale aveva pronunciato sentenza nella causa F-59/09. Essa ha aggiunto che, poiché il comitato per i ricorsi non è competente a pronunciarsi sulle controversie pecuniarie, quali l’attribuzione di un incentivo, la domanda di risarcimento che il ricorrente aveva presentato dinanzi a detto comitato per i ricorsi non potrebbe essere qualificata come domanda risarcitoria preventiva.

88      Dal canto suo, il ricorrente ha indicato in udienza che non poteva aversi litispendenza tra una causa giudicata nell’ambito di un procedimento d’impugnazione instaurato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea ed il presente ricorso introdotto dinanzi a questo Tribunale.

 Giudizio del Tribunale

89      A sostegno delle sue richieste risarcitorie, il ricorrente afferma che egli avrebbe dovuto essere promosso dalla funzione E alla funzione D e dalla funzione D alla funzione C già da diversi anni e che, a tale titolo, ha subito un pregiudizio materiale complessivo, comprendente in particolare i suoi diritti pensionistici ed un’indennità di buonuscita, di importo pari a EUR 1 1000 000. Egli sostiene altresì di aver subito un pregiudizio morale provocato segnatamente dal comportamento dei suoi superiori e dei suoi colleghi, che egli quantifica nella somma complessiva di EUR 1 150 000.

90      Occorre esaminare, nell’ordine, le tre eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Banca nei confronti delle domande volte alla riparazione del pregiudizio materiale e morale lamentato dal ricorrente.

–       Sull’eccezione di irricevibilità tratta dall’assenza di una domanda preventiva di risarcimento

91      È stato deciso che occorreva applicare per analogia ai ricorsi dei membri del personale della Banca la norma derivante dall’art. 91, n. 1, dello Statuto, in forza della quale il giudice non è competente nel caso in cui il ricorso di cui è investito non sia diretto avverso un atto che l’amministrazione avrebbe adottato per respingere le pretese del ricorrente (sentenza 30 novembre 2009, punti 224-239, e giurisprudenza ivi citata).

92      Peraltro, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di consentire, anzitutto, una composizione amichevole delle controversie insorte tra i dipendenti od agenti e l’amministrazione. Perché un procedimento del genere possa raggiungere il suo obiettivo, occorre che l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») sia in grado di conoscere in maniera sufficientemente precisa le critiche che gli interessati formulano nei confronti della decisione contestata. L’amministrazione non deve interpretare i reclami in maniera restrittiva, ma deve, al contrario, esaminarli con spirito di apertura (sentenza della Corte 23 aprile 2002, causa C-62/01 P, Campogrande/Commissione, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

93      Inoltre, nei ricorsi del personale, se le conclusioni presentate dinanzi al giudice dell’Unione devono avere il medesimo oggetto di quelle formulate nel reclamo e contenere soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo, tali censure possono, nella fase contenziosa, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi ed argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (sentenza Campogrande/Commissione, cit., punto 34, e la giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che il contenuto del reclamo non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo la fase contenziosa, a condizione che l’atto introduttivo del giudizio non modifichi la causa né l’oggetto del reclamo.

94      Nel caso di specie, il ricorrente, nel suo ricorso datato 7 maggio 2009, ha chiesto al comitato per i ricorsi di «[determinare i danni dovuti alle molestie psicologiche ed all’arresto della sua carriera]».

95      In questo modo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca, il ricorrente ha espressamente presentato una domanda risarcitoria preventiva. Il comitato per i ricorsi si è peraltro richiamato a tale domanda nella sua decisione di rigetto 23 settembre 2009. Indubbiamente, la domanda è stata rivolta al comitato per i ricorsi che non é competente a pronunciarsi su una richiesta risarcitoria. Tuttavia, in assenza di indicazioni nel regolamento del personale quanto alle condizioni per agire in giudizio in materia di risarcimento, occorre considerare che, presentando una richiesta risarcitoria dinanzi al comitato per i ricorsi, il ricorrente ha, in senso lato, necessariamente investito la Banca di tale domanda.

96      Peraltro, tenuto conto dello spirito di apertura con il quale l’amministrazione deve interpretare i reclami e sebbene tale domanda sia concisa, il ricorrente, chiedendo la riparazione del suo pregiudizio dovuto alle lamentate molestie psicologiche e all’«[arresto della sua carriera]», ha implicitamente inteso domandare la riparazione del suo pregiudizio morale e materiale. Di conseguenza, deve essere respinta l’eccezione di irricevibilità relativa al fatto che il ricorrente non avrebbe presentato alla Banca, in via preventiva, alcuna domanda di risarcimento e che, pertanto, il ricorso non sarebbe diretto avverso un atto che l’amministrazione avrebbe adottato.

–       Sull’eccezione di irricevibilità tratta dal carattere definitivo degli atti che hanno causato il pregiudizio lamentato

97      Un funzionario che abbia omesso di impugnare tempestivamente una decisione dell’APN che gli arreca pregiudizio non può eludere tale preclusione introducendo un ricorso per responsabilità basato sull’asserita illegittimità di tale decisione. Valendosi della domanda di risarcimento, un ricorrente non può quindi cercare di ottenere un risultato identico a quello che avrebbe raggiunto in caso di accoglimento del ricorso d’annullamento che egli ha omesso di proporre tempestivamente (sentenze della Corte 15 dicembre 1966, causa 59/65, Schreckenberg/Commissione, e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione). Peraltro, se un funzionario è legittimato, senza chiedere l’annullamento di un atto che arreca pregiudizio, ad intentare, sulla base di una pretesa illegittimità di tale atto, un’azione diretta unicamente ad ottenere il risarcimento del danno che tale atto gli ha causato, tali domande di risarcimento sono ricevibili solo se sono state introdotte entro i termini per il ricorso contenzioso applicabili all’atto di cui trattasi (sentenza del Tribunale 21 febbraio 2008, causa F-4/07, Skoulidi/Commissione, punti 50 e 70). Infine, il ricorrente non potrebbe utilmente avvalersi delle regole di prescrizione applicabili nell’ordinamento italiano, giacché la Banca non vi sarebbe soggetta.

98      Nel caso di specie, chiedendo la riparazione del pregiudizio materiale che avrebbe subito per non essere stato promosso già da diversi anni, il ricorrente cerca di ottenere un risultato identico a quello che avrebbe raggiunto in caso di accoglimento di un ricorso d’annullamento avverso le decisioni recanti diniego di promozione adottate dalla Banca nei suoi confronti.

99      Orbene, i ricorsi introdotti avverso le decisioni recanti diniego di promozione opposte al ricorrente relativamente agli anni 1996 e 1997 sono stati definitivamente respinti dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (sentenza 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, cit.). Il ricorso che censurava la reintegrazione del ricorrente nella funzione E a far data dal 23 febbraio 2001 è stata parimenti definitivamente respinta dal Tribunale di primo grado (sentenza 16 dicembre 2004, De Nicola/BEI, cit.). Se è vero che il ricorrente ha presentato taluni ricorsi avverso le decisioni recanti diniego di promozione che gli sono state opposte relativamente agli anni 2006 e 2007 e che il presente ricorso contiene conclusioni dirette avverso una nuova decisione recante diniego relativamente all’anno 2008, è pur vero che l’interessato non ha proposto ricorsi avverso altre decisioni recanti diniego di promozione. Segnatamente il ricorrente non ha contestato la decisione del 9 marzo 2005, mediante la quale il direttore delle risorse umane, nell’informarlo che avrebbe ripreso le sue mansioni a far data dal 16 aprile 2005, lo manteneva alla funzione E.

100    Giacché le decisioni recanti diniego di promozione diverse da quelle pronunciate relativamente agli anni 2006, 2007 e 2008 sono divenute definitive, le conclusioni volte ad ottenere la riparazione del pregiudizio materiale causato da tali decisioni di diniego sono, pertanto, irricevibili.

–        Sull’eccezione di irricevibilità tratta dall’applicazione dell’eccezione di litispendenza

101    Con ricorso iscritto a ruolo con il numero F-55/08, il ricorrente chiedeva al Tribunale, in particolare, di riparare il pregiudizio morale e materiale che la Banca gli avrebbe causato. In tale procedimento il ricorrente sosteneva, come nel presente ricorso, che tale pregiudizio sarebbe stato provocato segnatamente dalle molestie psicologiche che egli avrebbe subito e dall’arresto nell’avanzamento della sua carriera conseguente alle decisioni recanti diniego di promozione prese nei suoi confronti da diversi anni. Il Tribunale respingeva tali conclusioni ai punti 252-269 della sua sentenza 30 novembre 2009. Il ricorrente impugnava tale sentenza dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, mediante ricorso iscritto a ruolo con il numero T-37/10 P.

102    Conseguentemente, e benché tale controversia sia pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e non a questo Tribunale, la Banca sostiene a buon diritto che, riguardando un pregiudizio lamentato dal ricorrente sino all’esercizio di promozione 2007, quest’ultimo incluso, le conclusioni contenute nel presente ricorso soggiacciono quindi all’eccezione di litispendenza e sono pertanto irricevibili (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2010, causa F-1/10, Marcuccio/Commissione, punto 54, e la giurisprudenza ivi citata).

103    Ne consegue che le domande di risarcimento sono ricevibili unicamente ove siano dirette alla riparazione del pregiudizio che il ricorrente avrebbe subito nel corso dell’anno 2008.

 Nel merito

104    Ai sensi dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura, un ricorso deve contenere i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tali motivi e argomenti devono essere presentati in maniera sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso, senza ulteriori informazioni (sentenza del Tribunale 30 novembre 2009, causa F-86/08, Voslamber/Commissione, punto 37, e giurisprudenza ivi citata).

105    L’atto introduttivo e la memoria di replica depositati dal ricorrente si compongono, entrambi, per un verso, di una parte «In punto di fatto» o «Sulle premesse di fatto» e, per altro verso, di una parte «In punto di diritto». Nelle parti «In punto di fatto» delle sue memorie, il ricorrente muove in particolare alcune censure alla Banca, senza tuttavia sollevare motivi in senso proprio a sostegno delle sue diverse conclusioni. Il Tribunale considera pertanto che gli addebiti imputati alla Banca in tali parti delle memorie non costituiscano motivi. Unicamente i passaggi delle parti «In punto di fatto», ai quali il ricorrente si richiama nella parte «In punto di diritto» delle sue memorie, a sostegno di un motivo espressamente dedotto, possono essere considerati come argomenti ai sensi dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura.

 Sulle conclusioni volte all’annullamento del rapporto informativo 2008

 Sul motivo tratto dalla violazione della guida sulla procedura di valutazione 2008

–       Argomenti delle parti

106    Il ricorrente deduce che la Banca è tenuta a conformarsi alle proprie direttive. Egli sostiene che gli obiettivi che debbono essere assegnati al personale della Banca debbono essere «specifici, realistici, misurabili, definiti nei tempi e accettati dall’interessato» («SMART»). Orbene, gli obiettivi assegnatigli per l’anno 2008 non consentirebbero di essere misurati, né quantitativamente e nemmeno qualitativamente.

107    La Banca replica che la guida sulla procedura di valutazione 2008 precisa che gli obiettivi devono essere «SMART» nella misura del possibile. Aggiunge che essa dispone di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei membri del suo personale e che i medesimi obiettivi erano stati fissati anche ad altri membri dell’unità alla quale il ricorrente appartiene e da tutti accettati.

–       Giudizio del Tribunale

108    Conformemente a quanto già deciso dal Tribunale, non spetta al medesimo sostituire il suo giudizio a quello delle persone incaricate della valutazione. Infatti, la Banca, allo stesso modo delle altre istituzioni e organi dell’Unione, dispone di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei membri del suo personale. Il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sui giudizi contenuti nel rapporto informativo annuale di un membro del personale della Banca ha ad oggetto solo eventuali irregolarità formali, errori di fatto manifesti che vizino questi giudizi nonché un eventuale sviamento di potere. In forza della guida sulla procedura di valutazione 2008, la fissazione degli obiettivi è parte integrante della valutazione annuale. Le scelte effettuate dalla Banca in materia rientrano nello stesso margine discrezionale, particolarmente ampio, di cui essa dispone nella valutazione propriamente detta del rendimento di un membro del suo personale. Esse possono dunque essere soggette unicamente ad un controllo giurisdizionale limitato, nel merito, alla censura di un eventuale errore manifesto di valutazione o di un eventuale sviamento di potere (sentenza 30 novembre 2009, punto 126).

109    Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è evidente che gli obiettivi prefissatigli per il 2008 violino il punto 9.1 della guida sulla procedura di valutazione 2008, il quale impone, per il contenuto di tale rubrica, che gli obiettivi siano «specifici, realistici, misurabili, definiti nei tempi e accettati dall’interessato» («SMART»).

110    Innanzitutto, la guida sulla procedura di valutazione 2008 precisa che gli obiettivi debbono essere «SMART» unicamente «nella misura del possibile». Inoltre, così come sostenuto dalla Banca senza essere contraddetta sul punto, gli obiettivi di cui trattasi erano stati attribuiti all’insieme dell’unità di appartenenza del ricorrente e tali obiettivi erano stati accettati da tutti i colleghi di quest’ultimo. Peraltro, nei commenti che ha incluso nel suo rapporto informativo, il ricorrente medesimo ha indicato, in dettaglio, come sarebbe riuscito a raggiungere gli obiettivi che gli erano stati fissati, ciò che contraddice, almeno parzialmente, la sua tesi a tenore della quale essi non consentirebbero di essere misurati. Infine e soprattutto, se è vero che la formulazione degli obiettivi per il 2008 è alquanto generica, è anche vero che gli obiettivi enunciati si situano essenzialmente nella continuità delle missioni già conferite al ricorrente nel settore dell’analisi del rischio e nell’assistenza all’attuazione del progetto «Basilea II».

111    Ne consegue che il ricorrente non ha dimostrato come, assegnandogli gli obiettivi summenzionati per l’anno 2008, la Banca avrebbe violato le disposizioni della guida sulla procedura di valutazione 2008.

 Sul motivo tratto dal fatto che il ricorrente ha raggiunto i suoi obiettivi

–       Argomenti delle parti

112    Il ricorrente sostiene di aver raggiunto tutti i suoi obiettivi e di aver mostrato spirito di iniziativa. Egli aggiunge di aver evitato ad un collega di commettere un grave errore e di aver svolto per due mesi un lavoro non compreso tra gli obiettivi iniziali. Infine, egli deduce che la sua valutazione sarebbe stata notevolmente diversa se avesse avuto obiettivi più chiari e le medesime opportunità offerte agli altri dipendenti.

113    La Banca non contesta che il ricorrente abbia raggiunto gli obiettivi attribuitigli. Essa sostiene tuttavia di non aver commesso alcun errore manifesto di valutazione nel conferirgli un giudizio B, corrispondente ad un rendimento che soddisfa tutte le aspettative.

–       Giudizio del Tribunale

114    Il ricorrente ha riportato il giudizio B, che corrisponde ad un «rendimento che soddisfa le aspettative», ai sensi del punto 11.1 della guida sulla procedura di valutazione 2008.

115    Se è vero che il ricorrente sostiene di aver evitato ad un collega di commettere un grave errore e di aver svolto per due mesi un lavoro non compreso tra gli obiettivi iniziali, tuttavia tali asserzioni sono fortemente contestate dalla Banca. In ogni caso, tali affermazioni, anche a ritenerle dimostrate, non sono, da sole, sufficienti per concludere che il ricorrente avrebbe dimostrato meriti eccezionali o particolarmente eccellenti tali da considerare che, attribuendogli il giudizio B, la Banca avrebbe viziato il suo rapporto informativo con un errore manifesto nella valutazione dei suoi meriti.

116    Emerge dalle considerazioni suesposte che le conclusioni volte all’annullamento del rapporto informativo 2008 devono essere respinte.

 Sulle conclusioni volte all’annullamento della decisione recante diniego di promozione

117    Atteso che le conclusioni volte all’annullamento del rapporto informativo 2008 sono state respinte ed il ricorrente non deduce alcun motivo specifico avverso la decisione recante diniego di promozione che gli è stata opposta, le conclusioni summenzionate debbono essere parimenti respinte.

 Sulle conclusioni dirette avverso la decisione del comitato per i ricorsi

118    Atteso che le conclusioni dirette avverso la decisione del comitato per i ricorsi si confondono con quelle relative alle decisioni contestate dinanzi a tale comitato, esse devono essere respinte come conseguenza del rigetto di queste ultime conclusioni.

 Sulle altre conclusioni risarcitorie, riguardanti il pregiudizio dedotto relativamente all’anno 2008

 Sul danno materiale

119    Il ricorrente sostiene di aver subito un danno materiale, dal momento che non è stato promosso da diversi anni. Tuttavia, atteso che le conclusioni dirette all’annullamento del diniego di promozione relativo all’esercizio 2008 sono respinte, le conclusioni risarcitorie direttamente connesse a tale diniego, le sole ricevibili, debbono, di conseguenza, essere parimenti respinte.

 Sul danno morale

120    Nella sua sentenza 30 novembre 2009, il Tribunale ha considerato, quanto ai diversi danni morali sollevati, relativi alla perdita di prestigio, ai disagi nelle condizioni di esistenza del ricorrente e della sua famiglia, o al danno morale in senso stretto, che l’interessato non forniva alcun elemento a sostegno delle sue affermazioni (punto 268). Nel contesto della presente controversia, occorre stabilire se il ricorrente ha subito un danno morale a decorrere dall’anno 2008.

121    Sebbene il ricorrente sostenga di essere stato «quotidianamente deriso» dai suoi colleghi e costretto «all’isolamento», egli non apporta alcun elemento probatorio a sostegno di tale asserzione. In particolare, non emerge dalla nutrita corrispondenza elettronica prodotta al riguardo dal ricorrente e dalla Banca che l’interessato sia stato vittima di canzonature continue da parte dei suoi colleghi o che sia stato isolato dal suo normale ambiente di lavoro. Peraltro, anche se il ricorrente sostiene che la Banca lo avrebbe sospeso dalle funzioni, non risulta da alcun documento che alcune mansioni gli sarebbero state precluse nel corso dell’anno 2008. Infine, l’interessato non apporta alcun principio di prova a sostegno delle sue asserzioni neanche quando sostiene che la Banca avrebbe divulgato affermazioni calunniose nei suoi confronti e coinvolgenti la sua famiglia. Il ricorrente non dimostra pertanto come avrebbe subito un danno morale dovuto alle asserite molestie psicologiche da parte della Banca. Occorre peraltro rilevare, a riguardo, che la Banca ha accordato al ricorrente alcune agevolazioni, quando nessun testo o principio la obbligava a consentirvi. Invero, il ricorrente beneficia, dal 1° ottobre 2007, della possibilità di lavorare nella propria residenza italiana nella giornata di lunedì, il che gli consente di rimanere a Roma in tale giorno, dopo aver trascorso il fine settimana in questa città. La Banca lo autorizza altresì a viaggiare il martedì mattina tra Roma e Lussemburgo, suo luogo di lavoro.

122    Ne consegue che le altre conclusioni risarcitorie del ricorso debbono essere respinte.

 Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori

123    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia ordinare alla Banca il deposito:

– di tutti i rapporti informativi che lo riguardano, a partire dalla data di assunzione;

– dell’organigramma della Tesoreria e degli uffici che, direttamente o indirettamente, la controllavano negli anni 1992-1995, nonché di una dettagliata relazione dalla quale risultino i gradi e le promozioni ricevute da ciascuno dei membri del personale della Tresoreria e di tali uffici a partire dal 1992;

– di una relazione dettagliata dei procedimenti e provvedimenti, positivi o negativi, adottati nei confronti del capo della divisione Tesoreria e del suo vice.

124    Il ricorrente chiede parimenti al Tribunale, a titolo di misura istruttoria, di:

– ammettere l’interrogatorio del legale rappresentante della Banca su nove capitoli;

– conferire ad un esperto nominato dal Tribunale l’incarico di valutare il suo lavoro.

125    In considerazione, da un lato, degli elementi del fascicolo e, dall’altro, della motivazione della presente sentenza, tali misure non sono utili ai fini della soluzione della controversia. Di conseguenza, non occorre accogliere le domande volte a che il Tribunale ordini tali misure di organizzazione del procedimento e tali mezzi istruttori.

126    Da tutte le considerazioni che precedono discende che il ricorso deve essere respinto in toto.

 Sulle spese

127    Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

128    Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre la Banca, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Tuttavia, atteso che la Banca ha illegittimamente rifiutato di avviare la procedura di conciliazione, in applicazione delle disposizioni dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura occorre condannare il ricorrente a sopportare soltanto la metà delle spese sostenute dalla Banca.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. De Nicola sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti.

3)      La Banca europea per gli investimenti sopporterà la metà delle proprie spese.

Gervasoni

Kreppel

Rofes i Pujol

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 settembre 2011.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Lingua processuale: l’italiano.