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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/52 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 31 marzo 2011 Hecq/Commissione
(Causa F-10/10) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Presa in carico di spese mediche al 100 % - Decisione implicita di rigetto - Insussistenza di una decisione di riconoscimento dell’origine professionale della malattia - Competenza vincolata dell’amministrazione - Decisione di rigetto del reclamo - Decisione non meramente confermativa - Insussistenza di un reclamo - Irricevibilità)
2011/C 252/112
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti dall’avv. J.-L. Fagnart).
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione recante rigetto di una domanda di rimborso, al 100 %, di diverse spese mediche.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente irricevibile. |
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2) |
Il sig. Hecq sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 100 del 17.04.10, pag. 70.