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10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/24 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 14 settembre 2011 — Hecq/Commissione
(Causa F-47/10) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Malattia professionale - Artt. 73 e 78 dello Statuto - Regolarità del parere della commissione medica - Diniego di riconoscere l’invalidità permanente parziale)
2011/C 362/40
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avocat)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti dall’avv. J.-L. Fagnart)
Oggetto
La domanda di annullamento delle decisioni della Commissione con le quali si nega il riconoscimento al ricorrente dell’invalidità permanente parziale ex art. 73 dello Statuto e si pongono a carico dello stesso una parte delle spese e degli onorari medici sostenute in occasione dei lavori della commissione medica.
Dispositivo
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1) |
Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni volte all'annullamento delle decisioni della Commissione europea 7 settembre 2009, per la parte in cui pongono a carico del sig. Hecq le spese e gli onorari del medico da lui scelto per rappresentarlo in seno alla commissione medica nonché la metà delle spese e degli onorari del terzo medico della commissione medica, designato di comune accordo. |
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2) |
Le conclusioni volte all'annullamento delle decisioni 7 settembre 2009, nella parte in cui esse negano il riconoscimento al sig. Hecq di un tasso di invalidità permanente, sono respinte in quanto infondate. |
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3) |
Il sig. Hecq sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 221 del 14.8.2010, pag. 61.