Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 28 marzo 2011 – Herhof / UAMI

(causa C‑418/10 P)

«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Opposizione – Marchio anteriore STABILAT – Segno figurativo “stabilator” – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi»

1.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso –Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Controllo della qualificazione giuridica dei fatti della controversia – Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 47-48)

2.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 66-67)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010, causa T‑60/09, Herhof/UAMI - Stabilator, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal titolare del marchio comunitario denominativo STABILAT, per prodotti e servizi delle classi 1, 7, 11, 20, 37, 40 e 42, contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 16 dicembre 2008, recante rigetto della sua opposizione alla registrazione del marchio comunitario figurativo stabilator, per prodotti e servizi delle classi 19, 37 e 42 – Valutazione erronea della somiglianza dei servizi designati dai marchi in conflitto - Violazione del diritto al contraddittorio.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH è condannata alle spese.