Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 14 marzo 2011 – Ravensburger / UAMI
(causa C‑369/10 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio comunitario denominativo MEMORY – Procedimento di dichiarazione di nullità – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 7, n. 1, lett. c)»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, n. 1, lett. a)] (v. punti 54-58)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T‑108/09, Ravensburger / UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 8 gennaio 2009, procedimento R 305/2008-2, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di annullamento che dichiara la nullità del marchio denominativo «MEMORY», per prodotti delle classi 9 e 28, nell’ambito della domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Educa Borras. |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Ravensburger AG è condannata alle spese. |