Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 31 marzo 2011 – EMC Development / Commissione

(causa C‑367/10 P)

«Impugnazione – Intese – Mercato europeo del cemento – Ricorso di annullamento contro una decisione recante rigetto di una denuncia diretta all’adozione di una norma armonizzata per il cemento – Procedura per l’adozione della norma – Carattere vincolante della norma – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 39-40, 58)

2.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81) (v. punti 46, 48)

3.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Violazione del divieto di statuire su un motivo nuovo – Argomento che costituisce il mero ampliamento di un argomento dedotto nel controricorso – Motivo manifestamente infondato (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2, primo comma) (v. punti 57, 62-64)

4.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Obbligo della Commissione di statuire con decisione sull’esistenza di un’infrazione – Insussistenza – Motivazione delle decisioni di archiviazione – Portata (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 3, e n. 1/2003, art. 7; regolamenti della Commissione n. 2842/98, art. 6, e n. 773/2004, art. 7, n. 1) (v. punti 72-76)

5.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente (v. punto 78)

6.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 51) (v. punti 92, 107)

7.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 102, 104)

8.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (v. punto 108)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 12 maggio 2010, causa T‑432/05, EMC Development/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 28 novembre 2005, che respinge la denuncia della ricorrente fondata sull’art. 2, n. 2, del regolamento n. 17 e relativa a presunte pratiche concordate dei produttori europei di cemento Portland consistenti nel far adottare uno standard europeo per il cemento (EN 197-1) che sarebbe destinato ad escludere dal mercato prodotti e tecnologie concorrenti.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’EMC Development AB è condannata alle spese.