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19.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 89/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) il 24 dicembre 2010 — TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Co. Ltd, International Air Transport Association, The Queen/Civil Aviation Authority
(Causa C-629/10)
2011/C 89/18
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court).
Parti
Ricorrenti: TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Co. Ltd, International Air Transport Association
Convenuta: Civil Aviation Authority
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli artt. 5-7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debbano essere interpretati nel senso che impongono il pagamento della compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 ai passeggeri i cui voli abbiano subito un ritardo ai sensi dell’art. 6 e, in caso di risposta affermativa, in quali circostanze. |
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2) |
In caso di soluzione negativa della prima questione, se gli artt. 5-7 del regolamento (CE) n. 261/2004 siano invalidi, del tutto o in parte, per violazione del principio di parità di trattamento. |
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3) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se gli artt. 5-7 del regolamento (CE) n. 261/2004 siano invalidi, del tutto o in parte, per a) non conformità con la convenzione di Montreal; b) violazione del principio di proporzionalità e/o c) violazione del principio di certezza del diritto. |
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4) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione e di soluzione negativa della terza questione, se debbano essere fissati limiti agli effetti temporali della sentenza della Corte nella presente causa e, in tal caso, quali. |
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5) |
In caso di soluzione negativa della prima questione, se si debba dare effetto e, se sì, quale, alla sentenza Sturgeon tra il 19 novembre 2009 e la data della sentenza della Corte nella presente causa. |
(1) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione (GU L 46, pag. 1).