5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/16 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-624/10)
2011/C 72/28
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Afonso, agente)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica francese, prevedendo nel titolo IV della circolare amministrativa del 23 giugno 2006, n. 105 (3 A-9-06), una tolleranza amministrativa in deroga ad un regime di autoliquidazione dell’IVA e implicante, tra l’altro, la designazione di un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito fuori dalla Francia, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva IVA e, in particolare, dei suoi artt. 168, 171, 193, 204 e 214; |
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condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso la Commissione afferma che la normativa francese che deroga ad un regime di autoliquidazione dell’IVA è, sotto molteplici aspetti, contraria al diritto dell’Unione europea.
In primo luogo, i soggetti passivi che intendono beneficiare del sistema introdotto dal titolo IV della circolare amministrativa 3 A-9-06 sono tenuti a designare un rappresentante fiscale, il che non è conforme all’art. 204 della direttiva IVA. Tale articolo consente agli Stati membri di imporre un simile obbligo solo nel caso in cui non sia stato concordato con lo Stato di stabilimento del soggetto passivo alcuno strumento che preveda una reciproca assistenza in materia di imposte indirette analoga a quella prevista all’interno dell’Unione.
In secondo luogo, la tolleranza amministrativa è altresì subordinata all’obbligo del venditore di registrarsi ai fini IVA in Francia, operazione quest’ultima non conforme all’art. 214, n. 1, della direttiva IVA. Da quest’ultima disposizione risulta che l’obbligo di registrazione ai fini IVA non riguarda i soggetti passivi che effettuano nel territorio di uno Stato membro in cui non sono stabiliti cessioni di beni o prestazioni di servizi assoggettate ad un regime di autoliquidazione da parte del cliente, in particolare in applicazione dell’art. 194 della direttiva IVA.
In terzo ed ultimo luogo, il dispositivo prevede di imputare l’IVA deducibile dal venditore o dal prestatore all’IVA riscossa da uno o più dei suoi clienti.
Ciò non risulta conforme alle disposizioni degli artt. 168 e 171 della direttiva IVA, in forza dei quali la compensazione tra IVA deducibile e IVA riscossa deve avvenire per ogni soggetto passivo. Tale previsione derogatoria non può neppure essere fondata sull’art. 11 della medesima direttiva.