5.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/13


Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-614/10)

2011/C 72/22

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia dichiarare che:

la Repubblica d’Austria ha violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 28, n. 1, seconda frase, della direttiva 95/46/CE, in quanto il contesto normativo esistente in Austria per quanto riguarda la commissione relativa alla tutela dei dati personali e riservati, istituita come autorità di controllo sulla tutela dei dati personali, non soddisfa il requisito della piena indipendenza.

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è dell’avviso che l’indipendenza della commissione sulla tutela dei dati personali e riservati, in quanto autorità di controllo per la vigilanza sulle disposizioni del diritto alla riservatezza dei dati personali in Austria, non sia garantita.

La commissione sulla tutela dei dati personali e riservati sarebbe dal punto di vista organizzativo strettamente collegata alla cancelleria federale. Quest’ultima eserciterebbe una supervisione di servizio sui collaboratori di tale commissione e sarebbe responsabile anche per la loro dotazione materiale. Inoltre la direzione della suddetta commissione spetterebbe ad un funzionario amministrativo della cancelleria federale, il quale anche durante lo svolgimento di detta attività sarebbe vincolato alle istruzioni impartite dal suo superiore di servizio e soggiacerebbe alla sua supervisione. Tale situazione condurrebbe a manifesti conflitti di interesse e di dovere di lealtà.

Inoltre, anche il Cancelliere federale, il quale come altre cariche pubbliche soggiace al controllo della commissione sulla tutela dei dati personali e riservati, ha nei confronti di quest’ultima un onnicomprensivo diritto alla supervisione e ad impartire istruzioni. Pertanto, al Cancelliere sarebbe possibile in qualsiasi momento e senza alcuna occasione concreta informarsi su tutti gli elementi relativi all’evoluzione delle attività della commissione sulla tutela dei dati personali e riservati. Sussiste pertanto il rischio di un abuso di questo diritto finalizzato all’esercizio di un influsso politico.