12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/11


Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-600/10)

2011/C 80/21

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 63 TFUE e 40 dell’accordo SEE, per aver mantenuto in vigore disposizioni legislative secondo le quali dividendi, pagati a fondi pensione soggetti a un obbligo fiscale limitato nonché interessi, pagati a tali fondi pensione e a casse pensioni soggette a un obbligo fiscale limitato, ricevono un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello accordato ai dividendi ovvero agli interessi pagati a casse pensioni o a fondi pensione soggetti a un obbligo fiscale illimitato.

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della presenta controversia è la normativa tedesca, secondo la quale dividendi, pagati a fondi pensione (esteri) con obbligo fiscale limitato nonché interessi, pagati a tali fondi pensione e a casse pensioni con obbligo fiscale limitato, ricevono un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello accordato ai dividendi ovvero agli interessi pagati a casse pensioni o a fondi pensione (nazionali) soggetti a un obbligo fiscale illimitato.

I fondi pensione e le casse pensioni esteri sono penalizzati rispetto a strumenti analoghi nazionali per i seguenti tre motivi.

In sede di tassazione degli interessi versati alle casse pensioni non è prelevata alcuna imposta sui redditi da capitale né alcuna imposta sulle società qualora il beneficiario degli interessi sia una cassa pensione nazionale esente. In questo modo verrebbe meno qualsiasi imposizione degli introiti in questione. Tuttavia, per le casse pensioni estere non sarebbe prevista alcuna corrispondente esenzione dall’imposta sui redditi da capitale, di modo che quest’ultima sarebbe prelevata in ogni caso e, precisamente, nella misura del 25 % dell’ammontare lordo, oltre al contributo di solidarietà.

In sede di tassazione dei dividendi versati ai fondi pensione, i fondi pensione nazionali potrebbero far rientrare l’imposta sui redditi da capitale in un procedimento di accertamento. Da un lato, ciò consentirebbe una deduzione fiscale delle spese di esercizio e un’imposizione limitata ai redditi netti. Dall’altro ciò determinerebbe un calcolo dell’imposta sui redditi da capitale sulla base della normale imposta dovuta, con la conseguente applicazione della normale aliquota del 15 % dell’imposta sulle società. Orbene, i fondi pensione esteri non potrebbero ottenere nessuno di tali adeguamenti: con riferimento ad essi la normativa in esame esclude completamente una deduzione delle spese di esercizio, comprese quelle direttamente connesse agli introiti ottenuti nel territorio nazionale.

Infine, per quanto riguarda la tassazione degli interessi versati ai fondi pensione, la situazione dal punto di vista giuridico è sostanzialmente identica a quella dei dividendi versati ai fondi pensione: come per i dividendi, quindi, anche i fondi pensione esteri sono penalizzati per quanto riguarda sia la deduzione delle spese di esercizio, sia l’aliquota dell’imposta.

La Commissione ritiene che tale penalizzazione delle casse pensioni o dei fondi pensione esteri non sia compatibile con la libertà di circolazione dei capitali. In nessun caso tale differenza di trattamento sarebbe oggettivamente giustificata.

L’art. 63 TFUE vieta tutti i provvedimenti che riservino ai movimenti di capitali transfrontalieri un trattamento meno favorevole di quello previsto per i movimenti di capitali meramente nazionali. A tale riguardo, l’art. 65, n. 1, lett. a), TFUE non potrebbe essere interpretato nel senso che qualsiasi normativa in materia tributaria, che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo di residenza o a quello di collocamento del loro capitale, sia automaticamente compatibile con il Trattato. Essa subirebbe una restrizione per effetto dell’art. 65, n. 3, TFUE, il quale prevede che le misure nazionali di cui all’art. 63, n. 1, non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti come definita dall’art. 63. Siffatte differenziazioni sarebbero compatibili con il diritto dell’Unione, a condizione che si applichino a situazioni non oggettivamente comparabili, ovvero giustificate da ragioni imperative di interesse generale. Una siffatta giustificazione trova applicazione soltanto se la normativa non eccede quanto necessario al perseguimento dello scopo da essa perseguito.

Per quanto riguarda la deduzione delle spese di esercizio, la Commissione tiene a far notare che gli Stati membri devono osservare i divieti di discriminazione sanciti dal Trattato anche per le imposte alla fonte. A tal proposito, lo Stato nel quale il reddito è stato prodotto non potrebbe invocare disposizioni unilaterali in un altro Stato membro al fine di eludere i propri obblighi. La Germania non avrebbe fatto riferimento a convenzioni con gli altri Stati membri che prevedano che siano essi stessi ad effettuare la deduzione delle spese di esercizio al posto della Germania. Anche qualora ci fosse una siffatta convenzione, essa spesso non produrrebbe l’effetto voluto, come, ad esempio, nel caso in cui i redditi in questione siano esenti da imposta nell’altro Stato ovvero il soggetto passivo, nell’insieme, non consegue alcun utile. Inoltre, nel caso del metodo dell’imputazione, la deduzione delle spese di esercizio nello Stato di residenza non potrebbe sostituire quella nello Stato nel quale il reddito è stato prodotto. In questo caso, infatti, entrambi gli Stati, in linea di principio, sottopongono a tassazione lo stesso reddito. Pertanto, un’imposizione, che non prenda in considerazione il reddito lordo bensì quello netto, impone che entrambi gli Stati applichino le loro disposizioni relative alla deduzione delle spese di esercizio. La deduzione effettuata dallo Stato nel quale il reddito è stato prodotto non determinerebbe quindi una duplicazione, al contrario, essa garantirebbe soltanto la parità di trattamento con le situazioni meramente nazionali.