19.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Polonia) il 14 dicembre 2010 — Janina Wencel/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

(Causa C-589/10)

2011/C 89/11

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny –Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Polonia)

Parti

Ricorrente: Janina Wencel

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio di libera circolazione e di libero soggiorno negli Stati membri dell’Unione europea sancito dagli artt. 21 e 20, n. 2, TFUE induca a interpretare l’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (omissis), nel senso che le prestazioni in denaro per vecchiaia acquisite in base alla legislazione di uno Stato membro non possono subire alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca neanche nel caso in cui il beneficiario abbia risieduto contemporaneamente (abbia avuto due residenze abituali di pari importanza) nel territorio di due Stati membri, di cui uno diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice.

2)

Se gli artt. 21 e 20, n. 2, TFUE (omissis) e l’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 (omissis) debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di una norma di diritto nazionale, l’art. 114, n. 1, della Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [legge del 17 dicembre 1998 sulle pensioni erogate dal Fundusz Ubezpieczeń Społecznych] (Dz. U. del 2009, n. 153, pos. 1227 e successive modifiche), in combinato disposto con l’art. 4 della Convenzione del 9 ottobre 1975 tra la Repubblica Popolare di Polonia e la Repubblica federale di Germania sulle prestazioni di vecchiaia e di invalidità (Dz. U. del 1976, n. 16, pos. 1010 e successive modifiche), in cui si prevede che l’ente previdenziale polacco riesamini la pratica ed escluda il diritto alla pensione per una persona che per diversi anni abbia avuto contemporaneamente due luoghi di residenza abituale (due centri degli interessi vitali) in due paesi, attualmente appartenenti all’Unione europea, e che prima del 2009 non abbia presentato domanda né certificato di trasferimento del proprio luogo di residenza in uno di tali paesi.

In caso di risposta negativa:

3)

Se gli artt. 20, n. 2, e 21 TFUE (omissis) nonché l’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 1408/71 (omissis) debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di una norma di diritto nazionale, l’art. 138, nn. 1 e 2, della Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (omissis), che consente all’ente previdenziale polacco di richiedere il rimborso della pensione versata degli ultimi tre anni ad una persona che dal 1975 al 2009 abbia avuto contemporaneamente due luoghi di residenza abituale (due centri degli interessi vitali) in due paesi, attualmente appartenenti all’Unione europea, qualora la suddetta persona nel corso dell’istruttoria relativa alla domanda di pensione e successivamente al suo percepimento non sia stata informata dall’ente previdenziale polacco della necessità di rendere nota la residenza abituale in due paesi e della necessità di presentare una domanda o una dichiarazione di elezione dell’ente previdenziale di uno dei due paesi, competente per il trattamento delle domande di pensione.