19.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 89/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 14 dicembre 2010 — Minister Finansów/Kraft Foods Polska S.A.
(Causa C-588/10)
2011/C 89/10
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente in cassazione: Minister Finansów
Convenuta in cassazione: Kraft Foods Polska S.A.
Questione pregiudiziale
Se, in una situazione in cui l’art. 90, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), prevede che in caso di riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri, rientri in quest’ultima nozione una condizione come quella di cui all’art. 29, n. 4a, della legge 11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi (Dz. U. n. 54, pos. 535, con modifiche) la quale subordini il diritto alla riduzione della base imponibile, in rapporto alla base fissata nella fattura emessa, al fatto di disporre, prima del decorso del termine di presentazione della dichiarazione fiscale per quel periodo di imposta in cui l’acquirente del bene o del servizio ha ricevuto la fattura rettificata, della conferma che la fattura rettificata è stata ricevuta dall’acquirente del bene o del servizio per cui la fattura è stata emessa, e se tale condizione violi il principio di neutralità dell’IVA nonché di proporzionalità.
(1) GU L 347, pag. 1.