12.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 46/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) l’8 dicembre 2010 — Sergiu Alexandru Micșa/Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului pentru Mediu
(Causa C-573/10)
2011/C 46/12
Lingua processuale: il romeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Timișoara
Parti
Ricorrente: Sergiu Alexandru Micșa
Convenuti: Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului pentru Mediu
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta all’esonero dal pagamento di una tassa sull’inquinamento, in caso di prima immatricolazione sul territorio di uno Stato membro di veicoli con specifiche caratteristiche tecniche precisamente determinate, allorché gli altri veicoli sono soggetti, in forza di disposizioni nazionali, al pagamento della tassa. |
2) |
Nel caso in cui l’art. 110 TFUE osti all’esenzione di cui alla prima questione solamente in determinate circostanze, se costituisca una tale circostanza il caso in cui tutti, la maggior parte o un numero significativo di autoveicoli prodotti nel territorio nazionale abbiano caratteristiche tecniche che comportano l’esenzione (occorre tenere conto del fatto che tali caratteristiche si riscontrano anche negli autoveicoli prodotti in altri Stati membri dell’UE e che anche per questi è prevista l’esenzione). |
3) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 2, quali siano le caratteristiche di un prodotto che lo rendono similare, ai sensi dell’art. 110 TFUE, ad un autoveicolo che, cumulativamente, presenta le seguenti caratteristiche:
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