5.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 23 novembre 2010 — Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz

(Causa C-544/10)

2011/C 72/03

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Deutsches Weintor eG

Resistente: Land Rheinland-Pfalz

Questioni pregiudiziali

1)

Se la valenza per la salute di un’indicazione ai sensi dell’art. 4, n. 3, primo periodo, in combinato disposto con l’art. 2, n. 2, punto 5, o dell’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, n. 1924, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), da ultimo modificato dal regolamento (UE) della Commissione 9 febbraio 2010, n. 116 (2), richieda un effetto nutrizionale o fisiologico benefico finalizzato ad un miglioramento costante dello stato fisico o se sia sufficiente anche un effetto temporaneo, ossia limitato al periodo dell’assunzione e della digestione dell’alimento.

2)

Nel caso in cui la mera affermazione di un effetto temporaneo benefico possa avere una valenza per la salute:

se, per asserire che un siffatto effetto sia fondato sull’assenza o sul contenuto ridotto di una sostanza ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), e del quindicesimo «considerando» del regolamento, sia sufficiente che con tale indicazione si sostenga semplicemente che un effetto, solitamente prodotto da alimenti di questo tipo e spesso percepito come negativo, sia ridotto nel caso concreto.

3)

Nel caso in cui la questione n. 2 sia risolta affermativamente:

se sia compatibile con l’art. 6, n. 1, primo comma, del Trattato sull’Unione europea, nella versione del 13 dicembre 2007, in combinato disposto con l’art. 15, n. 1 (libertà professionale) e l’art. 16 (libertà d’impresa) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella versione del 12 dicembre 2007 (3), vietare, senza eccezione alcuna, ad un produttore o a un distributore di vini la pubblicità recante un’indicazione sulla salute del tipo qui in esame, anche ove tale indicazione sia veritiera.


(1)  GU L 404, pag. 9.

(2)  GU L 37, pag. 16.

(3)  GU C 303, pag. 1.