15.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 13/22 |
Impugnazione proposta il 19 novembre 2010 dalla Deltafina SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010, causa T-29/05, Deltafina/Commissione
(Causa C-537/10 P)
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2011/C 13/41
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Deltafina SpA (rappresentanti: J.-F. Bellis e F. Di Gianni, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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riformare la sentenza impugnata nella parte in cui conferma l’ammenda comminata a Deltafina, annullando o, in subordine, riducendo l’ammenda comminata a Deltafina; |
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annullare la decisione impugnata nella parte in cui commina un’ammenda a Deltafina o, in subordine, ridurre l’ammenda comminata a Deltafina; |
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condannare la Commissione al pagamento degli onorari e delle spese del giudizio, ivi compreso il procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’atto, la parte ricorrente invoca due motivi:
1) |
il primo motivo, dedotto in via principale, secondo cui il Tribunale ha ignorato il principio della parità di trattamento non avendo adeguatamente affrontato il motivo della ricorrente relativo alla violazione del principio della parità di trattamento nella quantificazione dell’ammenda inflittale. A sostegno di tale motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha determinato per Deltafina l’ammontare iniziale dell’ammenda più elevato, sulla base della circostanza che Deltafina era il più importante acquirente di tabacco trasformato in Spagna. Per contro, l’ammenda imposta alle altre imprese partecipanti all’infrazione (inclusa la società consorella di Deltafina, Taes) è stata determinata esclusivamente sulla base della loro posizione sul mercato del tabacco greggio in Spagna, cioè il mercato sul quale l’infrazione aveva avuto luogo. L’ammenda imposta a Deltafina viola il principio della parità di trattamento, in quanto Cetarsa e le imprese Dimon/Agroexpansión e Standard/WWTE erano anch’esse delle imprese integrate verticalmente e detenevano delle posizioni rilevanti sul mercato del tabacco trasformato in Spagna. Questa circostanza non è stata però presa in considerazione per la determinazione delle loro rispettive ammende. Pertanto, nel determinare l’ammenda comminata a Deltafina, la Commissione ha preso in considerazione un fattore che non è stato utilizzato con riguardo alle altre imprese; |
2) |
il secondo motivo, subordinato al primo, secondo cui il Tribunale ha erroneamente applicato il concetto di «impresa» di cui all’articolo 81 CE avendo rigettato, con un ragionamento contraddittorio e illegittimo, il motivo della ricorrente relativo alla mancata attribuzione a Deltafina della stessa riduzione dell’ammenda accordata alla società consorella Taes a seguito della richiesta congiunta di applicazione del trattamento favorevole presentata da Taes e Deltafina, sotto l’egida della loro capogruppo Universal. A sostegno di tale motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente applicato la nozione di «impresa» di cui all’articolo 81 CE, discostandosi dalla giurisprudenza delle Corti europee in materia, in particolare quella risultante dalla causa C-97/08 P, Akzo. La Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende del 1996 (GU C 207, pag. 4) doveva essere applicata all’impresa Taes/Deltafina nel suo insieme, e non alle due società separatamente, in quanto tale comunicazione si applica alle «imprese» e non alle singole persone giuridiche. Infine, la ricorrente sostiene che gli argomenti addotti dalla Commissione al fine di negare a Deltafina il beneficio della riduzione dell’ammenda accordata a Taes sono infondati. La ricorrente sostiene che, alla luce di tali argomenti, Deltafina e Taes formavano un’unica impresa e, pertanto, Deltafina avrebbe dovuto ricevere la stessa riduzione dell’ammenda accordata a Taes. |