29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/23


Impugnazione proposta il 19 novembre 2010 dalla 4care AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010, causa T-575/08, 4care AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-535/10 P)

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2011/C 30/39

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: 4care AG (rappresentante: avv. S. Redeker)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Laboratorios Diafarm, S.A.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza della Quarta Sezione del Tribunale 8 settembre 2010, causa T-575/08, e respingere l'opposizione dell'interveniente.

Condannare il convenuto e l'interveniente alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione contesta la sentenza del Tribunale con la quale quest'ultimo aveva respinto il ricorso della ricorrente diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 7 ottobre 2008, concernente il rigetto della sua domanda di registrazione del segno figurativo «Acumed». Il Tribunale, con la sua sentenza, confermava la decisione della commissione di ricorso, in base alla quale sussisterebbe un rischio di confusione con il marchio denominativo nazionale anteriore «AQUAMED ACTIVE».

La decisione impugnata del Tribunale si baserebbe su una violazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia. Il Tribunale avrebbe valutato erroneamente il carattere distintivo del marchio opposto, la somiglianza dei segni in conflitto nonché la questione del rischio di confusione.

Nell'ambito dell'esame del carattere distintivo, il Tribunale non avrebbe sufficientemente tenuto conto del carattere descrittivo del termine «AQUAMED» che si trova nel marchio opposto. Inoltre, il Tribunale avrebbe disconosciuto l'importanza della molteplicità di marchi anteriori di terzi invocata dalla ricorrente. La denominazione «AQUAMED ACTIVE» avrebbe intrinsecamente un debole carattere distintivo non solo in base all'uso di elementi descrittivi e ampiamente diffusi nel settore dei prodotti. Inoltre, si avrebbe un indebolimento successivo del carattere distintivo a causa dell'uso nella prassi commerciale di segni simili di terzi. Se il Tribunale avesse esaminato adeguatamente tali profili, avrebbe concluso che il marchio opposto «AQUAMED ACTIVE» ha comunque un carattere distintivo molto debole e, di conseguenza, un ambito di protezione più limitato.

Nell'ambito dell'esame della somiglianza dei segni, il Tribunale avrebbe omesso di valutare circostanze essenziali e, di conseguenza, non avrebbe effettuato alcuna valutazione globale. Il Tribunale avrebbe ingiustamente ritenuto che l'elemento costitutivo «ACTIVE» del marchio opposto dovesse essere completamente trascurato nell'ambito del confronto tra i segni e che occorresse confrontare unicamente i termini «AQUAMED» e «Acumed». Inoltre, il Tribunale avrebbe disconosciuto che i termini «AQUAMED» e «ACTIVE» formano una stretta combinazione, ciò che osterebbe ad una completa cancellazione del termine «ACTIVE». Se il Tribunale avesse opposto il marchio anteriore «AQUAMED ACTIVE» nel suo complesso al marchio richiesto «Acumed», esso avrebbe dovuto negare una somiglianza dei segni.

Anche se — ingiustamente — si fosse voluto confrontare soltanto i termini «AQUAMED» e «Acumed», il Tribunale avrebbe comunque valutato erroneamente la questione del rischio di confusione. A tale riguardo, il Tribunale avrebbe ignorato una serie di decisioni precedenti nelle quali si era escluso un rischio di confusione in circostanze simili. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che, considerato il limitato ambito di protezione del marchio opposto, è sufficiente già una differenziazione minima dei segni per escludere un rischio di confusione. Se il Tribunale avesse tenuto conto di tale circostanza, esso avrebbe concluso che, a causa delle divergenze esistenti sul piano visivo, fonetico e concettuale, il marchio per cui è stata chiesta la registrazione manterrebbe comunque una differenziazione sufficiente rispetto al marchio opposto.