29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Roubaix (Francia) il 17 novembre 2010 — CIVAD SA/Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes
(Causa C-533/10)
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2011/C 30/38
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'instance de Roubaix
Parti
Ricorrente: CIVAD SA
Convenuti: Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’illegittimità di un regolamento comunitario, che non può essere oggetto né in fatto né in diritto di un ricorso individuale per annullamento proposto da un operatore, costituisca per quest’ultimo un caso di forza maggiore che autorizza il superamento del termine previsto all’art. 236 [n. 2, secondo comma] del codice doganale comunitario (1). |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se, quando sia stata constatata l’illegittimità del regolamento in seguito alla contestazione della sua legittimità da parte di uno Stato membro dell’OMC, le disposizioni dell’art. 236 [n. 2, terzo comma] del codice doganale comunitario impongano alle autorità doganali di procedere d’ufficio a un rimborso dei dazi antidumping:
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(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).