29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Roubaix (Francia) il 17 novembre 2010 — CIVAD SA/Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes

(Causa C-533/10)

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2011/C 30/38

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Roubaix

Parti

Ricorrente: CIVAD SA

Convenuti: Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’illegittimità di un regolamento comunitario, che non può essere oggetto né in fatto né in diritto di un ricorso individuale per annullamento proposto da un operatore, costituisca per quest’ultimo un caso di forza maggiore che autorizza il superamento del termine previsto all’art. 236 [n. 2, secondo comma] del codice doganale comunitario (1).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se, quando sia stata constatata l’illegittimità del regolamento in seguito alla contestazione della sua legittimità da parte di uno Stato membro dell’OMC, le disposizioni dell’art. 236 [n. 2, terzo comma] del codice doganale comunitario impongano alle autorità doganali di procedere d’ufficio a un rimborso dei dazi antidumping:

1)

a decorrere dalla data della prima comunicazione con cui il paese interessato ha contestato la legittimità del regolamento antidumping;

2)

a decorrere dalla data della prima relazione del gruppo speciale che ha constatato l’illegittimità del regolamento antidumping;

3)

a decorrere dalla data della relazione dell’organo d’appello dell’OMC che ha condotto la Comunità europea a riconoscere l’illegittimità del regolamento antidumping.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).