29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/21


Ricorso proposto il 15 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-528/10)

()

2011/C 30/35

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e H. Støvlbæk))

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all’applicazione del primo pacchetto per le ferrovie, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 6, n. 2-5, e 11 della direttiva 2001/14/CE (1), nonché degli artt. 30, nn. 1, 4 e 5 di tale direttiva;

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

i)    Mancata applicazione di un sistema di incentivi per la riduzione dei costi di fornitura dell’infrastruttura e dei diritti di accesso

La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, senza fornire una sufficiente giustificazione, abbia omesso di adottare le misure necessarie affinché fosse effettivamente applicato un sistema di incentivi ai gestori dell’infrastruttura per la riduzione dei costi di fornitura dell’infrastruttura e del livello dei diritti di accesso, violando in tal modo gli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 6, nn. 2-5, della direttiva 2001/14/CE.

ii)    Mancata introduzione di un sistema di miglioramento delle prestazioni

Inoltre, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, senza fornire una sufficiente giustificazione, abbia omesso di adottare le misure necessarie e di introdurre ufficialmente un complesso di meccanismi per garantire il funzionamento e l’applicazione di un sistema di miglioramento delle prestazioni diretto a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare la resa della rete ferroviaria in Grecia e, di conseguenza, che abbia violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 11 della direttiva 2001/14/CE.

iii)    Mancata istituzione di un organismo di regolamentazione indipendente e della garanzia che esso possa applicare sanzioni

Inoltre, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, senza fornire una sufficiente giustificazione, non abbia garantito l’istituzione di un organismo di regolamentazione competente in materia di trasporti, che sia indipendente sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria dai gestori dell’infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti, dagli organismi preposti all’assegnazione e dai, richiedenti. In particolare, il Consiglio nazionale delle ferrovie competente agisce sotto la vigilanza del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni il quale, come è noto, esercita un’influenza decisiva sulla società ferroviaria TRAINOSE. Tale situazione provoca com’è evidente un conflitto di interessi in considerazione della posizione di tali dipendenti pubblici in quanto membri dell’organismo di regolamentazione che devono garantire che non vi sia un trattamento discriminatorio dei concorrenti della società ferroviaria statale, mentre contemporaneamente, nell’ambito delle loro funzioni regolamentari, devono tener conto degli interessi commerciali della società ferroviaria, soggetta alla vigilanza dello stesso Ministero. Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica abbia violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 30, n. 1, della direttiva 2001/14/CE.

Inoltre, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, senza fornire una sufficiente giustificazione, abbia omesso di adottare le misure necessarie per garantire che l’organismo di regolamentazione abbia la possibilità di imporre sanzioni nei casi di rifiuto di fornire informazioni o per rimediare a talune situazioni. In particolare, la Repubblica ellenica non ha adottato la decisione che definisce il tipo di sanzioni, l’ammontare delle ammende e la procedura per la loro applicazione e riscossione, con conseguente violazione degli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 30, nn. 1, 4 e 5 della direttiva 2001/14/CE.


(1)  GU L 75 del 15 marzo 2001, pag. 29.