29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Würzburg (Germania) il 9 novembre 2010 — Doris Reichel-Albert/Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

(Causa C-522/10)

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2011/C 30/31

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Würzburg

Parti

Ricorrente: Doris Reichel-Albert

Resistente: Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

Questioni pregiudiziali

1)

Se la disposizione dell’art. 44, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 987, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), debba essere interpretata nel senso che essa osti ad una normativa di uno Stato membro in base alla quale i periodi dedicati all’educazione dei figli, maturati in un altro Stato membro dell’Unione europea, devono essere riconosciuti al pari di quelli maturati sul territorio nazionale, solo qualora il genitore che ha provveduto all’educazione abbia risieduto abitualmente all’estero con il figlio e, durante l’educazione o immediatamente prima della nascita del figlio, abbia maturato periodi di contribuzione obbligatoria per un’attività lavorativa dipendente o autonoma, ivi esercitata, oppure qualora, in caso di residenza comune all’estero dei coniugi o dei compagni di vita, il coniuge o il compagno del genitore che ha provveduto all’educazione abbia maturato tali periodi di contribuzione obbligatoria o non li abbia maturati solo per il fatto che egli apparteneva alla cerchia di persone citate nell’art. 5, nn. 1 e 4, del libro VI del Sozialgesetzbuch («libro VI del codice della previdenza sociale»; in prosieguo: lo «SGB VI») o, in base all’art. 6 dello SGB VI, era esentato dall’assicurazione obbligatoria (artt. 56, n. 3, secondo e terzo periodo, 57 e 249 dello SGB VI).

2)

Se la disposizione dell’art, 44, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 987, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, debba essere interpretata oltre il suo tenore letterale, nel senso che, in via eccezionale, debbano essere tenuti in considerazione, anche in mancanza di un’attività lavorativa dipendente o autonoma, i periodi dedicati all’educazione dei figli qualora, altrimenti, in base ai rispettivi ordinamenti giuridici, tali periodi non vengano computati né nello Stato membro competente, né in un altro Stato membro nel quale il soggetto abbia risieduto abitualmente durante l’educazione dei figli.


(1)  GU L 284, pag. 1.