18.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 20 ottobre 2010 — Evroetil AD/Direktor na Agentsia «Mitnitsil»
(Causa C-503/10)
()
2010/C 346/62
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Evroetil AD
Convenuto: Direktor na Agentsia «Mitnitsil»
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (1), debba essere interpretato nel senso che la definizione di bioetanolo si riferisce a prodotti come quello controverso (comprende prodotti come quello controverso), il quale presenta le seguenti caratteristiche e proprietà obiettive:
|
2) |
Se l’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/30, debba essere interpretato nel senso che il prodotto controverso può essere classificato come bioetanolo solo qualora esso venga effettivamente utilizzato come biocarburante, oppure se è sufficiente che esso sia destinato all’utilizzazione come biocarburante e/o che sia effettivamente idoneo all’utilizzazione come biocarburante. |
3) |
Qualora, a causa delle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione, si debba partire dal presupposto che il prodotto controverso o una corrispondente parte del medesimo sia bioetanolo, con quale codice della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») che figura all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587 (2), tale prodotto controverso debba allora essere classificato.
|
4) |
Qualora, in base alle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione, occorra ritenere che il prodotto controverso, o una corrispondente parte del medesimo, non sia bioetanolo, se tale prodotto, che presenta le caratteristiche e le proprietà obiettive menzionate nella prima questione, debba essere qualificato come alcole etilico ai sensi dell’art. 20, n. 1, primo trattino, della direttiva 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (5). |
(1) GU L 123, pag. 42.
(2) GU L 328, pag. 50.
(3) GU L 288, pag. 12.
(4) GU L 283, pag. 51.
(5) GU L 316, pag. 21.