29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen (Germania) il 15 ottobre 2010 — Dr. Biner Bähr/Hamburg-Bramfeld B.V. 1

(Causa C-494/10)

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2011/C 30/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Essen

Parti

Ricorrente: Dr. Biner Bähr

Resistente: HIDD Hamburg-Bramfeld B.V. 1

Questioni pregiudiziali

1)

Se la Corte di giustizia dell’Unione europea, in linea di principio, confermi la giurisprudenza derivante dalla sua sentenza nella causa C-339/07, Seagon/Deko, anche nel caso in cui, ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (1), i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza sia stata avviata siano competenti a statuire su un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta contro un resistente avente la sua sede societaria in un altro Stato membro, qualora a latere di una domanda revocatoria fondata sull’insolvenza vengano fatte valere, in primo luogo, domande fondate sulle norme relative alla salvaguardia dell’integrità del capitale e basate sul diritto societario nazionale, le quali tendano a conseguire il medesimo risultato dal punto di vista economico ovvero un quid pluris rispetto alla revocatoria fondata sull’insolvenza, e prescindano dall’avvio di una procedura di insolvenza.

2)

Nel caso di soluzione negativa alla prima questione: se un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza, avente ad oggetto contestualmente ed in via principale una domanda indipendente dal procedimento di insolvenza, basata dal curatore fallimentare su un fondamento di diritto societario e volta a conseguire il medesimo risultato dal punto di vista economico ovvero un quid pluris, ricada nella deroga settoriale di cui all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) ovvero se la relativa competenza giurisdizionale internazionale debba essere determinata in base al detto regolamento, diversamente da quanto stabilito nella sentenza della Corte di giustizia, causa C-339/07, Seagon/Deko.

3)

Se la materia contrattuale costituisca oggetto del procedimento ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001 anche qualora il collegamento tra le parti della controversia sia da ricondurre esclusivamente ad una relazione indiretta, consistente nella partecipazione totalitaria della capogruppo a ciascuna delle società in causa.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).