4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Austria) il 1o ottobre 2010 — «projektart» Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Pepic e Herbert Hilbe/Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg

(Causa C-476/10)

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2010/C 328/38

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg

Parti

Ricorrenti:«projektart» Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Pepic e Herbert Hilbe

Resistente: Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg

Questioni pregiudiziali

1)

Se la disposizione dell’art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato (1), in base alla quale l’attuale legislazione nazionale che disciplina l’acquisto di residenze secondarie può essere mantenuta in vigore, si debba continuare ad applicare all’acquisto di residenze secondarie, situate in uno Stato dell’Unione europea, da parte di un cittadino del Principato del Liechtenstein, appartenente al SEE.

2)

Se una norma nazionale che, richiamando l’art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, vieta a un cittadino del Principato del Liechtenstein l’acquisto di una residenza secondaria, situata in uno Stato dell’Unione europea, sia in contrasto con le disposizioni dell’Accordo SEE sulla libera circolazione dei capitali, cosicché un’autorità nazionale deve ignorare una disposizione nazionale di tal genere.


(1)  GU L 178, pag. 5.