4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/21


Impugnazione proposta il 1o ottobre 2010 dalla Repubblica federale di Germania avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2010, causa T-571/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea

(Causa C-475/10 P)

()

2010/C 328/37

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e N. Graf Vitzthum, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Il governo federale chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea 14 luglio 2010, causa T-571/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea;

e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro l’ordinanza con cui il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile, in un incidente procedurale, il ricorso presentato dalla ricorrente nel presente giudizio di impugnazione avverso la richiesta di informazioni presentata dalla Commissione il 30 ottobre 2008, nel procedimento sugli aiuti di Stato alla Deutsche Post AG (in prosieguo: «DPAG»).

Con la decisione impugnata la Commissione avrebbe disposto che la ricorrente nel giudizio di impugnazione dovesse trasmettere informazioni sui costi e sulle perdite complessive della DPAG nel periodo che va dal 1989 alla 2007, sebbene la privatizzazione della DPAG, nel cui ambito sarebbero stati essenzialmente realizzati i trasferimenti di fondi pubblici contestati, sarebbe stata conclusa già nel 1994. In luogo di chiarire la questione preliminare in merito a quali periodi di tempo avrebbero effettivamente dovuto essere presi in considerazione, essa avrebbe preteso informazioni sulla situazione dei costi e delle perdite della DPAG per l’intero periodo, dalla privatizzazione fino a presente, senza tenere conto dello sforzo finanziario ad esse collegato. Con questo modo di procedere, la Commissione avrebbe sottoposto ad un onere sproporzionato la ricorrente e l’impresa interessata.

Sarebbe necessaria da parte della Corte di giustizia una declaratoria fondamentale con riferimento alla circostanza se la Commissione possa, nel contesto del procedimento in materia di aiuti di Stato, effettivamente obbligare nella misura desiderata uno Stato membro a trasmettere informazioni, senza poter essere soggetta ad un controllo giurisdizionale immediato. Qualora fosse esatta la valutazione giuridica svolta dal Tribunale secondo cui siffatte decisioni non sarebbero impugnabili, gli Stati membri e le imprese interessate dovrebbero sempre anzitutto assolvere un rilevante impegno — anche finanziario — per adempiere le corrispondenti disposizioni, e ciò sebbene le considerino illegittime. Sussiste, inoltre, il pericolo della proliferazione del segreto commerciale la cui conoscenza è eventualmente priva di rilievo ai fini del procedimento sugli aiuti di Stato.

L’ordinanza impugnata del Tribunale sarebbe errata in diritto sotto diversi profili.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il concetto di atto impugnabile e travisato la giurisprudenza ad esso relativa, in quanto avrebbe esaminato l’atto impugnato «sulla scorta del suo contenuto». Occorrerebbe cioè svolgere la valutazione di un atto alla luce della portata dei suoi effetti sostanziali soltanto nel caso in cui non sussista una decisione che, già in forza della sua forma giuridica, abbia carattere vincolante. Poiché, tuttavia, la vincolatività della decisione emanata dalla Commissione, qui controversa, ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, deriverebbe già dalla sua forma giuridica, non sarebbe necessario l’ulteriore esame se il provvedimento fosse secondo la volontà del suo autore concretamente diretto a produrre effetti giuridici nei confronti della ricorrente in impugnazione.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente la prodromicità della richiesta di informazioni, in quanto sarebbe pervenuto, facendo riferimento alla giurisprudenza sulla ricevibilità di un ricorso avverso la proposizione di un procedimento di indagine formale in materia di diritto concorrenziale, alla conclusione errata in diritto che la definitività della decisione sia rilevante anche per la ricevibilità del ricorso avverso la richiesta di informazioni della Commissione qui controversa.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente gli effetti giuridici della richiesta di informazioni, in quanto non avrebbe riconosciuto che una misura spiega effetti vincolanti qualora pregiudichi gli interessi del destinatario intervenendo sulla sua posizione giuridica. Ciò sarebbe quanto accade in caso di richiesta di trasmissione di informazioni, poiché la sua inadempienza comporta sanzioni. Queste ultime dovrebbero, da un lato, essere ravvisate nel fatto che sarebbe preclusa allo Stato membro la possibilità di invocare l’incompletezza delle circostanze della fattispecie e sarebbe invece consentito alla Commissione decidere allo stato degli atti. Dall’altro, ciò sarebbe accompagnato da una riduzione della misura della prova che la Commissione deve raggiungere per dimostrare che sussistono le circostanze da essa ipotizzate. Ciò comporterebbe un vantaggio nella posizione procedimentale a favore della Commissione e, allo stesso tempo, un peggioramento della posizione nello Stato membro interessato nel procedimento principale di merito. Attraverso la richiesta di informazioni in esame la ricorrente nel giudizio di impugnazione sarebbe stata posta dinanzi alla scelta se violare i propri obblighi e quindi vedersi precludere la possibilità di invocare l’incompletezza delle circostanze in fatto e di vedere diminuire la misura della prova necessaria dal lato della Commissione, oppure essere di fatto costretta, per conservare le prerogative della sua difesa, a trasmettere le informazioni che si assumono sproporzionate. In questa circostanza sorgerebbe, accanto al pregiudizio giuridico subito, sempre un eccezionale onere di spesa in termini di tempo e in termini finanziari, che non verrebbe risarcito. Anche al di là del caso di specie, la richiesta di informazioni potrebbe comportare effetti giuridici per lo Stato membro interessato, in quanto la sua inosservanza potrebbe condurre ad un procedimento di inadempimento ai sensi dell’art. 258 TFUE e, in casi limite, all’applicazione di una multa ai sensi dell’art. 260 TFUE.

In quarto luogo, la decisione del Tribunale violerebbe il principio dello Stato di diritto e dell’effettività della tutela giurisdizionale, in quanto ravviserebbe nell’inadempimento la sola tutela avverso una richiesta di informazioni eccessiva. A tale modo di procedere non si potrebbe consentire ed esso violerebbe i principi summenzionati. La tutela giuridica contro le richieste di informazioni illegittime non potrebbe essere fatta dipendere dalla circostanza che lo Stato membro le violi. La possibilità di impugnazione della richiesta di informazioni rappresenterebbe l’unico mezzo per evitare di esporre il dovere di lealtà che incombe allo Stato membro ad una valutazione discrezionale illimitata da parte della Commissione e consentirebbe anche alla Commissione, per parte sua, di attenersi al dovere di leale collaborazione con gli Stati membri.

In conclusione, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato in diritto le competenze in materia di aiuti, in quanto avrebbe deciso che la tutela dalle richieste di informazioni sproporzionate debba risiedere nel rifiuto da parte degli Stati membri di fornire le informazioni che, secondo il loro apprezzamento, non sono necessarie all’accertamento delle circostanze in fatto. Da ciò deriverebbe pertanto un trasferimento del dovere di accertamento della fattispecie e di determinazione dell’oggetto del procedimento a carico degli Stati membri, che è estraneo alla ripartizione delle competenze in materia di aiuti di Stato. Questo spostamento delle competenze rilevato dal Tribunale violerebbe l’attribuzione delle competenze prevista all’art. 107 e all’art. 108 TFUE, gravando gli Stati membri del rischio di un errore di valutazione e liberando la Commissione, nella misura indicata, dall’obbligo di un accurato accertamento delle circostanze in fatto nel procedimento amministrativo.