4.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 328/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gießen (Germania) il 28 settembre 2010 — Procedimento penale a carico di Baris Akyüz
(Causa C-467/10)
()
2010/C 328/33
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Gießen
Imputato nella causa principale
Baris Akyüz
Questioni pregiudiziali
Se
a) |
l’art. 1, n. 2, in combinato disposto con l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (1) |
b) |
l’art. 2, n. 1, in combinato disposto con l’art. 11, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida (testo novellato) (2) |
debbano essere interpretati nel senso che
1) |
essi ostino a che uno Stato membro (Stato ospitante) neghi il riconoscimento, nel proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (Stato del rilascio), qualora, anteriormente all’ottenimento della patente di guida nello Stato del rilascio, lo Stato ospitante abbia negato il rilascio della patente di guida per mancato possesso dei requisiti psico-fisici per poter guidare un veicolo nel rispetto dei criteri di sicurezza; |
2) |
in caso affermativo: se le dette disposizioni ostino a che uno Stato membro (Stato ospitante) neghi il riconoscimento, nel proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (Stato del rilascio), qualora, anteriormente all’ottenimento della patente di guida nello Stato del rilascio, lo Stato ospitante abbia negato il rilascio della patente di guida per mancato possesso dei requisiti psico fisici per poter guidare un veicolo nel rispetto dei criteri di sicurezza e sulla base delle annotazioni riportate sulla patente di guida, di altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato del rilascio o sulla base di ulteriori elementi incontestabilmente accertati, in particolare eventuali informazioni fornite dallo stesso titolare della patente di guida o di altri elementi accertati con sicurezza nello Stato ospitante, risulti comprovata la sussistenza di una violazione della norma sulla residenza di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 91/439/CEE ovvero dell’art. 7, n. 1, lett. e), della direttiva 2006/126/CE.
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3) |
le dette disposizioni ostino a che uno Stato membro (Stato ospitante) neghi il riconoscimento, nel proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (Stato del rilascio), qualora, sebbene i requisiti formali per l’ottenimento di una patente di guida nello Stato del rilascio siano stati soddisfatti, risulti accertato che il soggiorno sia strumentale solo all’ottenimento della patente di guida e non ad alcun altro scopo tutelato dalla normativa dell’Unione, in particolare dalle libertà fondamentali di cui al TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (turismo delle patenti)? |
(1) GU L 237, pag. 1.
(2) GU L 403, pag. 18.