4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/17


Impugnazione proposta il 27 settembre 2010 dalla Deutsche Post AG avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2010, causa T-570/08, Deutsche Post AG/Commissione europea

(Causa C-463/10 P)

()

2010/C 328/32

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (rappresentanti: J. Sedemund e T. Lübbig, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente nel giudizio di impugnazione chiede che la Corte voglia:

1)

annullare integralmente l’ordinanza impugnata del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2010, causa T-570/08;

2)

respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dinanzi al Tribunale;

3)

dichiarare nulla la decisione della Commissione europea 30 ottobre 2008, concernente la «Richiesta di informazioni», ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel procedimento «Aiuti di Stato C 36/2007 — Germania; Aiuti di Stato a vantaggio della Deutsche Post AG»;

4)

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro l’ordinanza del Tribunale che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla ricorrente nel giudizio d’impugnazione avverso la richiesta di informazioni rivolta dalla Commissione alla Repubblica federale di Germania il 30 ottobre 2008, nel procedimento sugli aiuti di Stato a vantaggio della ricorrente.

Nel presente ricorso si tratta essenzialmente di risolvere la questione se ed in base a quali presupposti sia impugnabile una richiesta di informazioni formulata dalla Commissione ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) n. 659/1999. Secondo la ricorrente, il ricorso contro una decisione mediante la quale è stata richiesta la trasmissione di informazioni di cui soltanto essa dispone è ricevibile qualora ponga in dubbio l’osservanza dei presupposti di diritto processuale previsti all’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, nonché la necessarietà delle informazioni richieste.

Il Tribunale avrebbe per contro sostanzialmente negato la ricevibilità di siffatto ricorso, facendo valere l’argomento che la decisione relativa alle informazioni sarebbe priva di effetti giuridici. Si tratterebbe in proposito di un semplice provvedimento intermedio che serve alla predisposizione della decisione definitiva.

La ricorrente fa valere cinque motivi di ricorso:

1)

Il Tribunale avrebbe ignorato, nell’ordinanza impugnata, che la decisione di trasmissione delle informazioni, in quanto atto vincolante dell’Unione, è soggetta al controllo dei giudici europei. Lo Stato membro sarebbe tenuto con efficacia vincolante ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, in combinato disposto con l’art. 288, n. 4, TFUE ed in base al principio di leale collaborazione di cui all’art. 4, n. 3, TUE, a trasmettere le informazioni richieste. Poiché la decisione deve per lo Stato membro essere obbligatoriamente attuata, il dovere di fornire informazioni si trasferisce immediatamente alla ricorrente, che è l’unica ad essere in possesso delle informazioni richieste.

2)

Il Tribunale non avrebbe inoltre ammesso che sarebbe inconciliabile con la garanzia della tutela dei diritti dell’Unione europea la circostanza che uno Stato membro ed un’impresa immediatamente interessata debba fornire ogni informazione desiderata dalla Commissione, in base all’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, e certo senza prendere in considerazione il fatto che siano in principio stati rispettati i requisiti di diritto processuale di cui all’art. 10, n. 3, o se le informazioni richieste mostrino una qualsivoglia relazione con lo scopo procedimentale del controllo sugli aiuti di Stato.

3)

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’art. 10, n. 3, e l’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento numero 659/1999, in quanto non avrebbe riconosciuto che la decisione relativa alle informazioni avrebbe effetto immediato sulla posizione giuridica dello Stato dello membro e dell’impresa interessata anche in quanto l’art. 13, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999 renderebbe possibile alla Commissione, in caso di mancata adempienza alla richiesta di trasmissione di informazioni, di emanare detta decisione con riferimento gli eventuali aiuti sulla base delle informazioni disponibili. L’alleggerimento dell’onere probatorio che ne deriverebbe per la Commissione condurrebbe ad un rilevante peggioramento della posizione processuale dell’impresa interessata, la quale, per tutelare i propri diritti, sarebbe di fatto costretta a comunicare le informazioni desiderate.

4)

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto anche per il fatto che avrebbe negato gli effetti giuridici della decisione in materia di informazioni con l'argomento che si tratterebbe di una semplice misura provvisoria in preparazione della decisione definitiva. In proposito, il Tribunale non avrebbe riconosciuto che ciò non esclude l’impugnabilità qualora la presunta misura provvisoria — come la decisione ai sensi dell’art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999 — spieghi effetti pregiudizievoli suoi propri.

5)

Il Tribunale non avrebbe da ultimo riconosciuto che le violazioni delle normative giuridiche da parte della Commissione all’atto dell’emanazione della decisione relativa alle informazioni non potrebbero essere prese in esame in misura sufficiente nel contesto di un ricorso avverso la decisione conclusiva del procedimento, in particolare perché sarebbe allora preclusa l’impugnazione sulla base dell’incompletezza della fattispecie di fondo. Inoltre, un adempimento prematuro di un’illegittima richiesta di trasmissione di informazioni potrebbe tuttavia essere collegato per l’impresa interessata — come per la presente — ad un rilevante cambiamento della temperie e della situazione finanziaria.