6.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/17


Impugnazione proposta il 3 settembre 2010 da Volker Mauerhofer avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 29 giugno 2010, causa T-515/08, Volker Mauerhofer/Commissione europea

(Causa C-433/10 P)

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2010/C 301/24

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Volker Mauerhofer (rappresentante: avv. J. Schartmüller, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

statuire definitivamente nel merito e annullare la misura controversa o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nuovamente sulla causa;

esercitare la sua competenza anche di merito e concedergli un risarcimento pari ad EUR 5 500 per il danno economico risultante dal comportamento illegittimo tenuto adottando la misura controversa e dalla mancanza di istruzioni appropriate al team leader (esperto 1);

ordinare al team di supporto del contratto quadro di produrre il formulario di valutazione dell'appaltatore relativo al progetto oggetto della controversia;

condannare la convenuta alle spese relative al procedimento di primo grado e di appello.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente afferma che l’ordinanza impugnata dev'essere annullata per i seguenti motivi:

snaturamento degli elementi di fatto in relazione alla revisione linguistica del contributo del ricorrente;

analisi inadeguata della motivazione dell’ordinanza impugnata relativamente alla revisione linguistica;

analisi inadeguata del punto controverso della prestazione del ricorrente;

constatazione illegittima che la decisione controversa non pregiudica la posizione del ricorrente in quanto terzo;

constatazione illegittima che la misura controversa non comporta un cambiamento qualificato nella posizione giuridica del ricorrente;

constatazione illegittima che la misura controversa non è stata adottata dal convenuto nell’esercizio dei suoi poteri in quanto autorità pubblica;

constatazione illegittima che la misura controversa sia stata formalizzata tempestivamente e correttamente;

violazione illegittima degli interessi del ricorrente a causa del mancato rispetto delle procedure prescritte;

violazione del principio generale del diritto comunitario della parità di trattamento e violazione dei diritti fondamentali del ricorrente;

constatazione illegittima di un cambiamento non rilevante nella distribuzione dei giorni tra esperti;

violazione del generale principio comunitario del diritto ad essere sentito.