6.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/8


Ricorso proposto il 4 agosto 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-397/10)

()

2010/C 301/10

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e I.V. Rogalski, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

constatare che il Regno del Belgio, imponendo i seguenti obblighi relativi alle attività delle agenzie di lavoro interinale: l'esclusività dell'attività di fornitura di lavoro nell'oggetto sociale dell'impresa (sul territorio della regione di Bruxelles-Capitale); una forma giuridica particolare (sul territorio della regione di Bruxelles-Capitale) e la detenzione di un capitale sociale minimo di EUR 30 987 (nella regione fiamminga), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 56 TFUE;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione solleva tre censure a sostegno del proprio ricorso, relative alla violazione dell'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Con la sua prima censura, la ricorrente fa valere che il requisito di esclusività dell'attività di fornitura di lavoro nell'oggetto sociale dell'impresa costituisce un ostacolo rilevante per le imprese stabilite in altri Stati membri che sarebbero autorizzate ad esercitarvi le attività di altra natura. Infatti, tale misura obbliga dette imprese a modificare il loro statuto per fornire una prestazione di servizi, anche a titolo temporaneo, nella regione di Bruxelles — Capitale.

Con la sua seconda censura, la Commissione rileva che l'obbligo per un'impresa stabilita in un altro Stato membro di possedere una forma uno status giuridico particolare costituisce una restrizione rilevante alla libera prestazione di servizi. L'obiettivo di protezione dei lavoratori, fatto valere dal convenuto a titolo di giustificazione, potrebbe infatti essere raggiunto mediante misure meno restrittive, quali l'obbligo per un'impresa di dimostrare che essa dispone di un'assicurazione adeguata.

Con la sua terza censura, la ricorrente contesta infine l'obbligo, previsto dalla regione fiamminga, di detenere un capitale sociale minimo di EUR 30 987 in quanto tale obbligo implicherebbe che talune imprese stabilite in altri Stati membri potrebbero essere indotte a modificare il loro capitale sociale per fornire una prestazione di servizi in Belgio anche a titolo temporaneo. Orbene, mezzi meno restrittivi, come la costituzione di una cauzione o la sottoscrizione di un contratto di assicurazione, consentirebbero di raggiungere l'obiettivo di protezione del lavoratore perseguito dal convenuto.