25.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/11


Impugnazione proposta il 27 luglio 2010 da Pye Phyo Tay Za avverso la sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, causa T-181/08, Pye Phyo Tay Za/Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Commissione europea

(Causa C-376/10 P)

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2010/C 260/15

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pye Phyo Tay Za (rappresentanti: D. Anderson QC, M. Lester, Barrister, G. Martin, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Commissione europea.

Conclusioni del ricorrente

Annullare in toto la sentenza de Tribunale;

Dichiarare che il regolamento n. 194/2008 (1) è inefficace e nullo per quanto riguarda il ricorrente, e

Condannare il Consiglio alle spese sostenute dal ricorrente in sede di impugnazione ed in primo grado.

Motivi e principali argomenti

1)

Il ricorrente in sede di impugnazione afferma che la sentenza del Tribunale presenta il seguente vizio fondamentale. Il Tribunale ha accettato l'affermazione del Consiglio secondo cui il congelamento dei capitali del ricorrente era giustificato sulla base del fatto che egli è un «familiare» di un «importante uomo d'affari», vale a dire suo padre Tay Za. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che il ricorrente non è inserito nell'elenco quale individuo, bensì quale parte di una categoria di persone, perdendo così ogni tutela procedurale a cui avrebbe diritto qualora fosse elencato in qualità di individuo, tra cui il requisito secondo cui ai fini dell'inclusione devono sussistere elementi probatori forniti dalle istituzioni, nonché il diritto fondamentale di difesa.

2)

Secondo il ricorrente, questo approccio è erroneo sia in diritto che in fatto. Il ricorrente non è incluso nel regolamento in quanto parte di una categoria di «familiari», egli vi è elencato come individuo, con il suo stesso nome, sull'esplicita base secondo cui si presume che benefici delle politiche economiche del governo della Birmania/Myanmar. Il ricorrente è quindi pienamente titolato ad ottenere la tutela dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario.

3)

Il ricorrente sostiene inoltre che la sentenza del Tribunale è affetta dai seguenti vizi.

4)

Anzitutto, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che gli artt. 60 e 301 CE rappresentassero una base giuridica adeguata per il regolamento. Il ricorrente ritiene che vi sia un insufficiente legame tra sé stesso e il regime militare della Birmania/Myanmar: egli non è un dirigente nella Birmania/Myanmar né una persona associata a un dirigente, e non è controllato, direttamente né indirettamente, da un dirigente. Il fatto di essere il figlio di qualcuno che il Consiglio ritiene essere un beneficiario del regime è insufficiente. Il Tribunale ha quindi erroneamente dichiarato che, a suo modo di vedere, poiché le istituzioni avrebbero avuto il potere di imporre un più ampio embargo commerciale sulla Birmania/Myanmar, a fortiori esse hanno il potere di imporre il congelamento dei capitali ad un soggetto.

5)

In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente affermato che l'onere della prova grava sul ricorrente, per cui egli deve dimostrare di non trarre beneficio dal regime. L'onere probatorio dovrebbe gravare su Consiglio, che dovrebbe fornire prove al fine di giustificare l'imposizione di una misura restrittiva a danno del ricorrente.

6)

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente che il Consiglio ha adempiuto al proprio obbligo di fornire una motivazione per l'inclusione del ricorrente nel regolamento. Il ricorrente ritiene che quando il Consiglio cita un individuo all'interno di un regolamento in base all'esplicita presunzione che questo benefici delle politiche economiche di un regime, il Consiglio stesso deve fornire ragioni specifiche e concrete a sostegno di tale affermazione, relativamente al ricorrente stesso.

7)

In quarto luogo, il Tribunale ha commesso un errore sostenendo che i diritti della difesa non erano applicabili al ricorrente. I diritti della difesa, incluso il diritto ad un equo giudizio e ad un efficace controllo giurisdizionale sono aspetti fondamentali dello Stato di diritto nell'Unione europea, che si applicano ogni qualvolta le istituzioni dell'Unione impongano un provvedimento che interessa direttamente e individualmente un soggetto. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che i diritti della difesa del ricorrente, qualora applicati, non erano stati violati perché un'eventuale audizione non avrebbe portato a un diverso risultato dal momento che il ricorrente non aveva fornito informazioni che avrebbero potuto condurre a un diverso giudizio.

8)

In quinto luogo, il Tribunale ha applicato una modalità erronea di controllo delle decisioni con cui una persona viene inclusa in un elenco di un regolamento che dispone il congelamento dei capitali. Il controllo giudiziario della legittimità di una decisione di tal genere si estende alla valutazione dei fatti e delle circostanze su cui essa si basa, nonché sulle prove e sulle informazioni sulla cui base è stato svolto tale esame.

9)

Infine, il Tribunale ha commesso un errore nel respingere gli argomenti del ricorrente secondo cui il suo diritto di proprietà era stato violato e il regolamento era ingiustificato e sproporzionato per com'era stato applicato al ricorrente stesso.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 194, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1)