25.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 19 luglio 2010 — Irtel Srl/Comune di Venegono Inferiore
(Causa C-359/10)
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2010/C 260/11
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti nella causa principale
Ricorrente: Irtel Srl
Convenuto: Comune di Venegono Inferiore
Questioni pregiudiziali
1) |
se ostino alla corretta applicazione degli articoli 15 e 16 della direttiva 2006/123/CE (1) le disposizioni nazionali dell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente partecipazione pubblica: la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente versato; l'obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale; |
2) |
se ostino alla corretta applicazione degli articoli 3,10, 43, 49 ed 81 del Trattato istitutivo della Comunità Europea le disposizioni nazionali dell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dalia legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente partecipazione pubblica: la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente versato; l'obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale. |
(1) GU L 376, p. 36