28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 234/29


Impugnazione proposta il 9 luglio 2010 dalla Claro. S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 aprile 2010, causa T-225/09, Claro, S.A./UAMI e Telefónica, S.A.

(Causa C-349/10 P)

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2010/C 234/48

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Claro. S.A. (rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Castán Péréz-Gómez, abogados)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Telefónica, S.A.

Conclusioni della ricorrente

Accogliere il ricorso unitamente agli allegati, constatare la proposizione nei termini e nelle forme di legge del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 aprile 2010, causa T-225/09 e, previ gli adempimenti processuali del caso, pronunciare una sentenza di cassazione della sentenza impugnata, accogliendo le domande della Claro. S.A.

Motivi e principali argomenti

Errata interpretazione da parte del Tribunale del disposto dell’art. 59 del regolamento sul marchio comunitario. Nel ricorso, quale premessa, si sostiene, in contrasto con l’argomentazione del Tribunale (e, a suo tempo, della commissione di ricorso), che la presentazione dell’atto di motivazione del ricorso non costituirebbe una condizione per la ricevibilità del ricorso stesso, quanto piuttosto un mero requisito a livello di adempimenti formali. Viene altresì asserito che il precedente errore di interpretazione commesso dal Tribunale (e, a suo tempo, della commissione di ricorso) avrebbe comportato una violazione del principio di continuità funzionale fra le varie istanze dell’UAMI sancito dall’art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 (1).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio, del 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).