18.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — E.On Produzione SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
(Causa C-331/10)
()
2010/C 346/42
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza
Parti nella causa principale
Ricorrente: E.On Produzione SpA
Convenuta: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell'art 11 e l'art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 (1) ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo «procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato».
(1) GU L 176, p. 37