25.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 29 giugno 2010 — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(Causa C-309/10)
()
2010/C 260/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Agrana Zucker GmbH
Convenuto: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (1), debba essere interpretato nel senso che si deve comunque esigere il versamento dell’intero importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione per lo zucchero e lo sciroppo di inulina, fissato per la campagna di commercializzazione 2008/2009 a EUR 113,30 per tonnellata di quota, anche quando risulti che attraverso tale pagamento si registrerebbe una (notevole) eccedenza del fondo di ristrutturazione e si debba per contro escludere un ulteriore aumento del fabbisogno finanziario. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): Se in questo caso l’art. 11 della direttiva (CE) n. 320/2006 violi il principio delle competenze di attribuzione in quanto, mediante il contributo temporaneo per la ristrutturazione, tale disposizione potrebbe introdurre un’imposta generale non limitata al finanziamento di spese che vanno a beneficio dei destinatari dell’imposta. |
(1) GU L 58, pag. 42.