14.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Stuttgart (Germania) il 16 giugno 2010 — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez
(Causa C-296/10)
()
2010/C 221/48
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente: Bianca Purrucker
Convenuto: Guillermo Vallés Pérez
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 19, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003 («Bruxelles II bis») (1) sia applicabile allorché l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro preventivamente adita da una parte per decidere sulla responsabilità genitoriale è adita solo in via cautelare e l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, adita successivamente dall’altra parte per lo stesso oggetto della causa, è adita per conoscere del merito della causa. |
2) |
Se la medesima disposizione si applichi anche quando una decisione nel procedimento sommario separato emessa in uno Stato membro non può essere riconosciuta in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 21 del regolamento n. 2201/2003. |
3) |
Se il ricorso presentato dinanzi al giudice in uno Stato membro in via cautelare possa essere equiparato a un ricorso nel merito ai sensi dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, allorché, secondo il diritto processuale interno di tale Stato, è necessario che detto giudice sia poi adito entro un certo termine per decidere il merito della causa onde evitare inconvenienti di diritto processuale. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 388, pag. 1).