14.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León il 25 maggio 2010 — Pedro Antonio Macedo Lozano/Gerardo García S.L.
(Causa C-261/10)
()
2010/C 221/34
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Parti
Ricorrente: Pedro Antonio Macedo Lozano
Convenuta: Gerardo García S.L.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli artt. 3, 5, n. 2, 6 e 7 della direttiva 2003/10/CE (1) debbano essere interpretati nel senso che un’impresa, in cui il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore (misurato senza tenere conto degli effetti dei dispositivi di protezione dell’udito) superi gli 85 dbA, soddisfa gli obblighi preventivi fissati dalla citata direttiva in relazione alle condizioni materiali di lavoro mettendo a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione dell’udito tali che, grazie all’effetto di attenuazione da essi prodotto, l’esposizione giornaliera di tali lavoratori al rumore risulti inferiore agli 80 dbA. |
2) |
Se l’art. 5, n. 2, della direttiva 2003/10/CE debba essere interpretato nel senso che il «programma di misure tecniche e/o organizzative» che deve adottare un’impresa in cui il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore (misurato senza tenere conto dell’effetto dei dispositivi di protezione dell’udito) superi gli 85 dbA ha lo scopo di ridurre il livello di esposizione al rumore al di sotto degli 85 dbA. |
3) |
In caso di soluzione negativa della prima questione, se la direttiva 2003/10/CE debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione o ad una prassi giurisprudenziale nazionale che esoneri l’impresa dall’obbligo di versare una compensazione in denaro, che di regola deve essere corrisposta ai lavoratori soggetti a livelli di esposizione giornaliera al rumore superiori agli 85 dbA, per il fatto di mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione dell’udito il cui effetto di attenuazione riduce l’esposizione giornaliera al di sotto degli 80 dbA. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 42, pag. 38).