17.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/14


Impugnazione proposta il 20 maggio 2010 da KEK Diavlos avverso la sentenza del Tribunale (giudice unico) 18 marzo 2010, causa T-190/07, KEK Diavlos/Commissione europea

(Causa C-251/10 P)

2010/C 195/20

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: KEK Diavlos (rappresentante: avv.to D. Chatzimichalis)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

accogliere la presente impugnazione in conformità alle conclusioni in essa formulate;

annullare per il motivi dedotti nell’atto di impugnazione la sentenza del Tribunale (giudice unico) 18 marzo 2010, causa T-190/07, accogliendo il ricorso proposto in primo grado dalla società ricorrente contro la decisione della Commissione 23 febbraio 2006, C(2006) 465 def., in conformità alle conclusioni in esso formulate, e annullando tale decisione e qualsiasi altro atto o/e decisione della Commissione ad essa connessi;

condannare la Commissione europea convenuta alle spese e agli onorari dell’avvocato della ricorrente relativi a entrambi i gradi del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione in data 20 maggio 2010 la società KEK Diavlos contesta la sentenza del Tribunale (giudice unico) 18 marzo 2010, causa T-190/07, chiedendone l’annullamento, in modo da accogliere il summenzionato ricorso della società contro la decisione della Commissione 23 febbraio 2003, C(2006) 465 def., in conformità alle conclusioni in esso formulate, e annullare tale decisione e qualsiasi altro atto o/e decisione della Commissione ad essa connessi.

L’annullamento di detta sentenza è chiesto per i motivi sommariamente esposti qui di seguito:

 

Primo motivo di annullamento: è con una motivazione erronea e carente che la sentenza impugnata ha respinto nel suo complesso il ricorso proposto dalla ricorrente in tutti i motivi dedotti, mentre avrebbe dovuto accoglierlo integralmente o, in subordine, parzialmente. In particolare, la sentenza impugnata non prende affatto in considerazione il motivo, essenziale per l’esito della causa, secondo il quale la società ricorrente ha adempiuto il suo obbligo contrattuale di provvedere a stampare una pubblicazione informativa in 1 000 esemplari (per ogni lingua), contenente tutte le informazioni necessarie per preparare gli allievi delle scuole alla transizione all’euro, pubblicando uno specifico opuscolo informativo che constava di numerose pagine (allegati 8, 9 e 10). La sentenza impugnata è quindi viziata da una carenza di motivazione per quanto riguarda la valutazione degli opuscoli informativi pubblicati dalla ricorrente in adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

 

Secondo motivo di annullamento: la sentenza impugnata è viziata, poiché, in violazione della legge e, in particolare, dell’art. 48 del regolamento di procedura, ha respinto la deduzione di mezzi di prova integrativi da parte della società ricorrente e, segnatamente, ha rifiutato di concedere il termine da essa richiesto per la discussione della causa in udienza al fine di presentare determinati documenti riguardanti le asserite «irregolarità» accertate dalla Commissione, in particolare in merito al periodo in cui le spese controverse sono state registrate nei suoi libri contabili per essere giudicate «ammissibili» in base al contratto e all’allegato II del medesimo.

 

Terzo motivo di annullamento: la sentenza impugnata del Tribunale (giudice unico) 18 marzo 2010, ha erroneamente condannato la ricorrente a sostenere le spese della Commissione, mentre, in applicazione dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, avrebbe dovuto ripartire le spese tra le parti, oppure, tenuto conto delle circostanze, condannare la ricorrente rimasta soccombente solo ad una parte delle spese della Commissione.