3.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 14 aprile 2010 — Mathilde Grasser/Freistaat Bayern
(Causa C-184/10)
(2010/C 179/31)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Mathilde Grasser
Convenuto: Freistaat Bayern
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE (1) debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro ospitante è legittimato a non riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora, in base alle annotazioni figuranti in tale documento, consti una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva suddetta, senza che in precedenza lo Stato membro ospitante abbia adottato, nei confronti del titolare della patente, un provvedimento ai sensi dell’art. 8, n. 2, di tale direttiva.
(1) Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1).