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19.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 161/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 2 aprile 2010 — Peter Köhler/Land Hessen
(Causa C-160/10)
(2010/C 161/35)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrente: Peter Köhler
Convenuto: Land Hessen
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le disposizioni contenute nell’Hessisches Beamtengesetz (statuto del personale del Land dell’Assia) concernenti il limite di età obbligatorio, in linea di principio, per i dipendenti pubblici, che comporta il pensionamento, si fondino su un obiettivo inteso a soddisfare l’interesse generale secondo i parametri del diritto dell’Unione. Al riguardo si pongono soprattutto le seguenti questioni specifiche:
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2) |
Quali requisiti debbano essere posti in concreto all’adeguatezza e all’idoneità di una disciplina sui limiti di età come quella contenuta nell’Hessisches Beamtengesetz. Se occorrano indagini più accurate per stabilire in che rapporto si trovino il numero — stimato — dei dipendenti pubblici che restano in servizio volontariamente oltre il limite di età e il numero di coloro che con il raggiungimento del limite di età percepiscono comunque una pensione a importo pieno, e che pertanto intendono in ogni caso cessare le loro funzioni. Se non sia opportuno privilegiare il pensionamento volontario a quello obbligatorio fintantoché, mediante disposizioni in forza delle quali alla richiesta della pensione di anzianità prima del compimento dell’età pensionabile ordinaria si accompagna una riduzione della pensione stessa, vengano scongiurati oneri eccessivi a carico del bilancio previdenziale e i costi del personale ad essi connessi (preminenza della volontarietà sull’obbligo quale disciplina più appropriata e in definiva non meno idonea). Se possa essere considerato appropriato e necessario prevedere genericamente una presunzione assoluta di inidoneità al servizio per i dipendenti pubblici al raggiungimento di una determinata età avanzata, come nella specie il compimento dei 65 anni, e fare pertanto cessare automaticamente il rapporto di pubblico impiego. Se sia appropriato collegare la prosecuzione dell’attività lavorativa in un rapporto di pubblico impiego, di per sé in ogni caso possibile fino al compimento dei 68 anni, esclusivamente a particolari interessi del datore di lavoro pubblico, mentre in difetto di siffatti interessi la cessazione del rapporto di pubblico impiego viene imposta, senza che la legge offra la possibilità di un ripristino del detto rapporto. Se una disciplina concernente i limiti di età, che comporti il collocamento forzato a riposo invece di limitarsi alla fissazione — ammissibile ai sensi dell’art. 6, n. 2, della direttiva 2000/78/CE — dei requisiti inerenti il diritto ad un trattamento pensionistico pieno, comporti una svalutazione inappropriata delle esigenze delle persone anziane rispetto alle esigenze — in linea di principio non qualitativamente superiori — delle persone più giovani. Qualora venga riconosciuta la legittimità dell’obiettivo di agevolare le nuove assunzioni e/o promozioni, si pone la questione dei requisiti specifici che devono essere imposti, sotto il profilo fattuale, per dimostrare fino a che punto vengano effettivamente sfruttate le corrispondenti possibilità, e se al riguardo occorra fare riferimento a ciascun singolo datore di lavoro pubblico che rivendichi per sé la disciplina concernente i limiti di età oppure a tutti i datori di lavoro pubblici che rientrano nella normativa, e se occorra includere o meno il mercato generale del lavoro. Se, alla luce delle lacune nel mercato del lavoro — ravvisabili già oggi — dovute all’evoluzione demografica, e dell’imminente necessità — anche nel servizio pubblico federale e nei Land — di personale qualificato di ogni tipo, sia appropriato e necessario imporre ai dipendenti pubblici idonei al servizio che intendano continuare a svolgere le loro funzioni, la cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonostante si venga immediatamente a creare un bisogno di personale che il mercato del lavoro può a malapena coprire. Se siano necessari al riguardo dati di mercato del lavoro settoriali che dovrebbero essere eventualmente rilevati in un momento successivo. |
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3) |
Quali requisiti debbano essere previsti sotto il profilo della coerenza delle norme del Land dell’Assia ed eventualmente anche delle norme federali concernenti le disposizioni sui limiti di età. Se il rapporto fra l’art. 50, n. 1, dell’Hessisches Beamtengesetz e l’art. 50, n. 3, dell’Hessisches Beamtengesetz possa essere considerato privo di contraddizioni, qualora la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età — in linea di principio possibile — dipenda unicamente dagli interessi del datore di lavoro pubblico. Se l’art. 50, n. 3, dell’Hessisches Beamtengesetz, debba essere interpretato in conformità della direttiva eventualmente nel senso che, al fine di prevenire una discriminazione inappropriata fondata sull’età, la prosecuzione del rapporto di lavoro deve essere sempre consentita qualora a ciò non ostino motivi di servizio. Quali requisiti dovrebbero eventualmente essere posti in relazione alla sussistenza di siffatti motivi. Se occorra assumere, al riguardo, che, affinché interessi del servizio esigano la prosecuzione del rapporto di lavoro, è sufficiente che la cessazione di quest’ultimo comporti una discriminazione ingiustificabile fondata sull’età. Come una siffatta interpretazione dell’art. 50, n. 3, dell’Hessisches Beamtengesetz possa consentire di ottenere una prosecuzione o una ricostituzione del rapporto di pubblico impiego del ricorrente nonostante la sopravvenuta cessazione di tale rapporto. Se, in tal caso, l’art. 50, n. 1, dell’Hessisches Beamtengesetz debba essere disapplicato in ogni caso fino al compimento dei 68 anni. Se sia appropriato e necessario, da un lato, rendere più gravoso il pensionamento volontario a partire dal compimento dei 60 ovvero dei 63 anni mediante una riduzione permanente della pensione; dall’altro, escludere una prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro oltre i 65 anni compiuti, qualora il datore di lavoro pubblico non abbia, in via eccezionale, un particolare interesse a siffatta prosecuzione. Se il carattere appropriato e necessario della disciplina sui limiti di età contenuta nell’art. 50, n. 1, dell’Hessisches Beamtengesetz venga meno a causa delle più favorevoli disposizioni previste per i dipendenti che beneficiano del pensionamento graduale, da un lato, e per i dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, dall’altro. Quale importanza rivestano, sotto il profilo della coerenza, le diverse disposizioni in materia di pubblico impiego, di diritto del lavoro e della previdenza sociale, le quali, da un lato, sono intese ad un innalzamento permanente dell’età che consente il percepimento ad importo pieno delle prestazioni pensionistiche, dall’altro lato, vietano il licenziamento motivato dal compimento dell’età pensionabile ordinaria ma prevedono a loro volta, proprio con il raggiungimento di tale età, la cessazione obbligatoria del rapporto di pubblico impiego. Se, sotto il profilo della coerenza, rilevi la circostanza che l’innalzamento progressivo dei limiti di età nella previdenza sociale e nel diritto del pubblico impiego sia federale che di alcuni Land miri anzitutto a soddisfare l’interesse dei dipendenti ad essere assoggettati il più tardi possibile ai requisiti più rigorosi per il percepimento di una pensione di anzianità a importo pieno o di una pensione di vecchiaia a importo pieno. Se tali questioni siano irrilevanti in quanto, per i dipendenti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Hessisches Beamtengesetz, l’innalzamento dei limiti di età non è ancora avvenuto, anche se quest’ultimo esplicherà prossimamente effetti nei confronti dei dipendenti che sono inseriti in un rapporto di lavoro. |