17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/29


Impugnazione proposta il 12 febbraio 2010 dalla Longevity Health Products, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009, causa T-484/08, Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Merck KGaA

(Causa C-84/10 P)

2010/C 100/44

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: avv. J. Korab)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Merck KGaA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia

dichiarare irricevibile l’impugnazione della società Longevity Health Products, Inc.,

annullare la sentenza del Tribunale 19 dicembre 2009, causa T-484/08, e

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale, con cui quest’ultimo aveva respinto il ricorso proposto dalla ricorrente nel presente grado di giudizio inteso all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 28 agosto 2008 relativa al rigetto della sua domanda di registrazione del segno denominativo «Kids Vits». Con la sua sentenza il Tribunale confermava la decisione della commissione di ricorso secondo la quale sussiste un rischio di confusione con il marchio denominativo comunitario anteriore «VITS4KIDS».

I motivi di ricorso dedotti sono un errore procedurale e la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»).

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore procedurale in quanto non avrebbe concesso alla ricorrente nel presente grado di giudizio un termine per replicare alle considerazioni svolte dalla convenuta nel presente grado di giudizio nonostante la giustificata richiesta della ricorrente. In tal modo verrebbe limitato il suo diritto ad essere ascoltata e pregiudicata la sua tutela giuridica in violazione delle disposizioni comunitarie applicabili al procedimento dinanzi al Tribunale ed alla Corte.

Il Tribunale avrebbe violato l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario in quanto, nel valutare il rischio di confusione, avrebbe erroneamente omesso una ponderazione complessiva di tutti i fattori rilevanti. Il Tribunale avrebbe a torto giudicato che gli elementi comuni ai marchi contrapposti constatabili fossero sufficienti a ritenere esistente un rischio di confusione ai sensi della normativa sul marchio.

In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto sufficientemente in considerazione il fatto che i marchi oggetto del procedimento riguardassero prevalentemente prodotti e servizi connessi in senso lato alla salute umana e ci si potesse perciò attendere una maggiore attenzione da parte del pubblico coinvolto. Ai consumatori sarebbe ben noto che nel caso di marchi che hanno la propria origine nella nomenclatura chimica o richiamano quest’ultima, possono essere determinanti anche differenze minime. L’attenzione dei consumatori verrebbe inoltre rafforzata dal fatto che una confusione tra prodotti potrebbe comportare conseguenze molto spiacevoli. Già tale circostanza farebbe sembrare opportuna una particolare attenzione.

Il Tribunale avrebbe altresì ignorato che i suoni dei marchi «Kids Vits» e «VITS4KIDS» sono notevolmente differenti in quanto la riproduzione fonetica dei marchi presenterebbe differenze evidenti. Proprio la pronuncia di un marchio sarebbe davvero importante per il ricordo che i consumatori avrebbero di un marchio di modo che già per questo motivo resterebbe escluso un rischio di confusione. È vero che esisterebbero analogie visive, tuttavia le parole «Kids» e «Vits» sarebbero ordinate in modo diverso nei marchi in questione e nel caso del marchio della convenuta sarebbero anche completate da un segno ulteriore (propriamente la cifra «4» che anglisticamente dovrebbe essere pronunciata come «for» nel senso di «destinato a …»). Inoltre i due marchi nel loro complesso seguirebbero due sistemi di creazione dei termini composti differenti, ciò che di per sé garantirebbe che siano distinguibili.