1.5.2010   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Spagna) l’11 febbraio 2010 — Aurora Sousa Rodríguez e a./Air France S.A.

(Causa C-83/10)

2010/C 113/37

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra

Parti

Ricorrenti: Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez

Convenuta: Air France S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «cancellazione del volo» definita all’art. 2, lett. l), del regolamento 261/2004/CE (1) debba essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente alla mancata partenza del volo nei termini originariamente previsti o se, invece, possa comprendere anche qualunque circostanza in cui il volo sul quale è stato prenotato un posto, pur essendo partito, non giunga al luogo di destinazione, inclusa l’ipotesi del rientro forzato all’aeroporto di origine per cause tecniche.

2)

Se la nozione di «risarcimento supplementare» di cui all’art. 12 dello stesso regolamento debba essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, in caso di cancellazione del volo, di concedere un risarcimento dei danni, inclusi i danni morali, per inadempimento del contratto di trasporto aereo, conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionali in materia di responsabilità contrattuale o se, al contrario, tale risarcimento debba limitarsi alle spese sostenute dai passeggeri debitamente comprovate e non sufficientemente rimborsate dal vettore aereo, conformemente agli artt. 8 e 9 del regolamento n. 261/2004/CE, senza che tali disposizioni siano state invocate, o se, infine, tali due nozioni di risarcimento supplementare siano tra loro compatibili.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione (GU L 46, pag. 1).