1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/23 |
Ricorso proposto l’11 febbraio 2010 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-82/10)
2010/C 113/36
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: N. Yerrell, agente)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica d’Irlanda, non avendo applicato integralmente la normativa dell’Unione europea sulle assicurazioni a le compagnie di assicurazioni in modo non discriminatorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, segnatamente, in forza degli artt. 6, 8, 9, 13, 15, 16 e 17 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, come successivamente modificata, e degli artt. 22 e 23 della direttiva del Consiglio 92/49/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE; e |
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condannare l’Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che i) il Voluntary Health Insurance Board (Consiglio di assicurazione privata di malattia; in prosieguo: il «VHI») non poteva legittimamente continuare a beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’art. 4 della direttiva 73/239/CEE a partire dalla prima modifica delle sue competenze in forza dell’entrata in vigore dell’Voluntary Health Insurance (Amendment) Act 1996 (legge recante modifica dell’assicurazione malattia volontaria del 1996), e ii) a partire da questa data soggiace interamente alle prescrizioni della normativa dell’Unione europea sulle assicurazioni, in particolare comprese quelle riguardanti l’autorizzazione, la vigilanza finanziaria, l’adozione di disposizioni tecniche e il margine di solvibilità, tra cui il fondo di garanzia.
Il VHI prosegue attualmente tutte le sue operazioni senza avere ottenuto l’autorizzazione dell’organo di regolamentazione finanziaria irlandese e senza essersi conformato, tra l’altro, alle necessarie prescrizioni in materia di solvibilità.