1.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/21


Impugnazione proposta il 9 febbraio 2010 dalla European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 19 novembre 2009, causa T-94/07, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-74/10 P)

2010/C 113/32

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (rappresentante: J. Kuhbier, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

annullare l’ordinanza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009, causa T-94/07, EREF/Commissione delle Comunità europee;

rinviare la causa alla Sesta Sezione del Tribunale;

condannare la Commissione europea alle spese del presente grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede alla Corte che annulli l’ordinanza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009, causa T-94/07, e rinvii la causa al Tribunale per un riesame.

La ricorrente contesta la conclusione cui è giunto il Tribunale di primo grado secondo cui il suo legale, la dott.ssa Fouquet, non può rappresentarla dinanzi al Tribunale di primo grado e il suo ricorso era perciò irricevibile.

Il Tribunale di primo grado ritiene che la dott.ssa Fouquet non possa più essere considerata un terzo estraneo essendo stata nominata il 29 giugno 2004 direttore dell’EREF. La ricorrente osserva che la dott.ssa Fouquet non è stata formalmente nominata direttore dell’EREF — secondo il diritto belga per una tale nomina sarebbe stata necessaria la registrazione ufficiale presso le competenti autorità del Belgio. Lo status della dott.ssa Fouquet di direttore dell’EREF sarebbe stato solo nominale e non collegato, ovvero collegato solo in modo estremamente limitato, ad un potere di rappresentanza.

La ricorrente afferma inoltre che, anche supponendo che la dott.ssa Fouquet avesse formalmente la posizione di direttore, il Tribunale di primo grado avrebbe applicato in modo errato i criteri per valutare lo status di un legale quale terzo estraneo. Viene affermato che il Tribunale di primo grado avrebbe interpretato erroneamente sia la posizione giuridica del rappresentante dell’EREF dinanzi alla Corte e la reale ripartizioni di compiti e obblighi tra la dott.ssa Fouquet e l’EREF. Secondo la normativa tedesca la posizione della dott.ssa Fouquet come direttore dell’EREF le consentirebbe di rappresentare la ricorrente dinanzi alla Corte.