13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) l’11 gennaio 2010 — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-14/10)

2010/C 63/61

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court).

Parti

Ricorrente: Nickel Institute.

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva della Commissione 2008/58/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva recante il 30o APT») e/o il regolamento (CE) della Commissione n. 790/2009 (2) (in prosieguo: il «regolamento recante il 1o APT») siano invalidi nella parte in cui classificano o riclassificano i carbonati di nichel in relazione alle rispettive soglie tossicologiche, in quanto:

a)

le classificazioni sono state elaborate senza effettuare un’adeguata valutazione delle proprietà intrinseche dei carbonati di nichel conformemente ai criteri e ai requisiti in termini di dati di cui all’allegato VI alla direttiva 67/548/CEE (3) (in prosieguo: la «direttiva sulle sostanze pericolose»);

b)

non è stato adeguatamente valutato se le proprietà intrinseche dei carbonati di nichel possano comportare rischi nel corso della normale manipolazione o utilizzazione, come prescritto ai punti 1.1 e 1.4 dell’allegato VI alla direttiva sulle sostanze pericolose;

c)

non sussistevano le condizioni per fare ricorso alla procedura di cui all’art. 28 della direttiva sulle sostanze pericolose;

d)

le classificazioni sono state illegittimamente basate su una constatazione di deroga prodotta ai fini di una valutazione dei rischi effettuata da un’autorità competente ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 (4); e/o

e)

l’adozione delle classificazioni non è stata motivata conformemente all’art. 253 CE.

2)

Se la direttiva della Commissione 2009/2/CE (5) (in prosieguo: la «direttiva recante il 31o APT») e/o il regolamento recante il 1o APT siano invalidi, nella parte in cui classificano o riclassificano gli idrossidi di nichel e il gruppo di sostanze a base di nichel (in prosieguo indicati congiuntamente come le «sostanze a base di nichel controverse») sotto gli aspetti considerati, in quanto:

a)

le classificazioni non sono state elaborate sulla base di un’adeguata valutazione delle proprietà intrinseche delle sostanze a base di nichel controverse effettuata conformemente ai criteri e ai requisiti in termini di dati di cui all’allegato VI alla direttiva sulle sostanze pericolose, bensì sulla base di taluni metodi di read-across;

b)

non è stato adeguatamente valutato se le proprietà intrinseche delle sostanze a base di nichel controverse possano comportare rischi nel corso della normale manipolazione o utilizzazione, come prescritto ai punti 1.1 e 1.4 dell’allegato VI alla direttiva sulle sostanze pericolose; e/o

c)

non sussistevano le condizioni cui è subordinata l’applicazione della procedura di cui all’art. 28 della direttiva sulle sostanze pericolose.

3)

Se il regolamento recante il 1o APT sia invalido, nella parte relativa ai carbonati di nichel e alle sostanze a base di nichel controverse, in quanto:

a)

non sussistevano le condizioni cui è subordinata l’applicazione della procedura di cui all’art. 53 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (6) (in prosieguo: il «regolamento CEI»), e/o

b)

le classificazioni di cui alla tabella 3.1 dell’allegato VI al regolamento CEI non sono state elaborate sulla base di un’adeguata valutazione delle proprietà dei carbonati di nichel e delle sostanze a base di nichel controverse effettuata conformemente ai criteri e ai requisiti in termini di dati enunciati nell’allegato I al regolamento CEI, bensì mediante applicazione dell’allegato VII al regolamento CEI.


(1)  Direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 246, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 235, pag. 1).

(3)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1993, n. 793, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84, pag. 1).

(5)  Direttiva della Commissione 15 gennaio 2009, 2009/2/CE, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 11, pag. 6).

(6)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1272, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 353, pag. 1).