13.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/38 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) l’11 gennaio 2010 — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions
(Causa C-14/10)
2010/C 63/61
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court).
Parti
Ricorrente: Nickel Institute.
Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva della Commissione 2008/58/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva recante il 30o APT») e/o il regolamento (CE) della Commissione n. 790/2009 (2) (in prosieguo: il «regolamento recante il 1o APT») siano invalidi nella parte in cui classificano o riclassificano i carbonati di nichel in relazione alle rispettive soglie tossicologiche, in quanto:
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2) |
Se la direttiva della Commissione 2009/2/CE (5) (in prosieguo: la «direttiva recante il 31o APT») e/o il regolamento recante il 1o APT siano invalidi, nella parte in cui classificano o riclassificano gli idrossidi di nichel e il gruppo di sostanze a base di nichel (in prosieguo indicati congiuntamente come le «sostanze a base di nichel controverse») sotto gli aspetti considerati, in quanto:
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3) |
Se il regolamento recante il 1o APT sia invalido, nella parte relativa ai carbonati di nichel e alle sostanze a base di nichel controverse, in quanto:
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(1) Direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 246, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 235, pag. 1).
(3) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196, pag. 1).
(4) Regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1993, n. 793, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84, pag. 1).
(5) Direttiva della Commissione 15 gennaio 2009, 2009/2/CE, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 11, pag. 6).
(6) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1272, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 353, pag. 1).