Cause riunite C-628/10 P e C-14/11 P

Alliance One International Inc., ex Standard Commercial Corp.

e

Standard Commercial Tobacco Co. Inc.

contro

Commissione europea

e

Commissione europea

contro

Alliance One International Inc. e altri

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Infrazione all’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito di società controllate alle loro controllanti — Presunzione d’innocenza — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento»

Massime della sentenza

  1. Concorrenza – Regole comunitarie – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Possibilità per la Commissione di suffragare la presunzione con elementi di fatto diretti ad accertare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Obbligo per la Commissione di rispettare il principio della parità di trattamento

    (Art. 81, § 1, CE)

  2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma)

  3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione riguardante una pluralità di destinatari – Decisione che imputa la responsabilità dell’infrazione alla società controllante – Possibilità per la Commissione di produrre, in corso di causa, elementi di prova della responsabilità della controllante non contenuti nella sua decisione – Insussistenza

    (Artt. 101 TFUE e 296 TFUE)

  4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

  5. Concorrenza – Regole comunitarie – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Controllata posseduta congiuntamente da due società, una delle quali controlla anche l’altra – Unità economica – Criteri di valutazione

    (Art. 81, § 1, CE)

  6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

  1.  Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le regole dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione iuris tantum secondo cui la controllante esercita effettivamente una siffatta influenza. Ciò premesso, è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato.

    Tuttavia, la Commissione non è tenuta a fondarsi esclusivamente su detta presunzione. Infatti, nulla impedisce a tale istituzione di accertare l’esercizio effettivo, da parte di una società controllante, di un’influenza determinante sulla sua controllata attraverso altri elementi di prova o attraverso una combinazione di siffatti elementi con detta presunzione.

    Il principio di parità di trattamento esige peraltro che, quando la Commissione adotta un particolare metodo per determinare se occorra affermare la responsabilità delle società controllanti le cui controllate hanno partecipato ad una medesima intesa, essa deve fondarsi, salvo circostanze particolari, sugli stessi criteri in relazione a tutte le società controllanti. Pertanto, quando decide di considerare responsabili le controllanti solo qualora elementi di prova abbiano confermato la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sulle controllate (metodo cosiddetto della «duplice base») e rinuncia a limitarsi all’applicazione della sola presunzione d’influenza determinante, la Commissione non può considerare la controllante responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata sul solo fondamento della presunzione in questione, trattandola in modo discriminatorio rispetto alle altre società controllanti.

    (v. punti 46-50, 55-57)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 64)

  3.  Quando una decisione di applicazione delle regole dell’Unione in materia di diritto della concorrenza riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei suoi destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile decisione deve, in linea di principio, contenere un’esposizione dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società.

    A tal proposito, i diritti della difesa della Commissione non si estendono alla possibilità, per quest’ultima, di difendere la legittimità di una tale decisione contro accuse di discriminazione fornendo, in corso di giudizio, elementi di prova che sono diretti a dimostrare la responsabilità di una società controllante, ma che non sono riportati in tale decisione.

    (v. punti 75, 79)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 84-85)

  5.  In materia di concorrenza, l’esercizio di un controllo congiunto, da parte di due società controllanti indipendenti l’una dall’altra sulla loro controllata non osta, in linea di principio, alla constatazione, da parte della Commissione, dell’esistenza di un’unità economica tra una di tali società controllanti e la controllata di cui trattasi. Ciò vale anche se detta società controllante dispone di una parte del capitale della controllata meno rilevante rispetto all’altra società controllante. A maggior ragione una controllante e la sua controllata, essa stessa controllante della società che ha commesso un’infrazione, possono entrambe essere considerate, insieme a tale ultima società, un’unità economica.

    Inoltre, la Commissione può indirizzare una decisione che infligge ammende alla società controllante di una controllata che ha partecipato ad un’infrazione all’articolo 81 CE senza che occorra dimostrare il coinvolgimento personale nell’infrazione di tale controllante, a condizione che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di detta controllata. Ne consegue che il mero fatto che una controllante e la sua controllata esercitano, durante un periodo determinato, solo un controllo congiunto sulla controllata che ha commesso l’infrazione non osta alla constatazione dell’esistenza di un’unità economica tra tali società, a condizione che sia dimostrato l’esercizio effettivo, da parte di tali due controllanti, di un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata che ha commesso l’infrazione.

    (v. punti 101-103)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 111)


Cause riunite C-628/10 P e C-14/11 P

Alliance One International Inc., ex Standard Commercial Corp.

e

Standard Commercial Tobacco Co. Inc.

contro

Commissione europea

e

Commissione europea

contro

Alliance One International Inc. e altri

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Infrazione all’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito di società controllate alle loro controllanti — Presunzione d’innocenza — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento»

Massime della sentenza

  1. Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Possibilità per la Commissione di suffragare la presunzione con elementi di fatto diretti ad accertare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante — Obbligo per la Commissione di rispettare il principio della parità di trattamento

    (Art. 81, § 1, CE)

  2. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma)

  3. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza — Decisione riguardante una pluralità di destinatari — Decisione che imputa la responsabilità dell’infrazione alla società controllante — Possibilità per la Commissione di produrre, in corso di causa, elementi di prova della responsabilità della controllante non contenuti nella sua decisione — Insussistenza

    (Artt. 101 TFUE e 296 TFUE)

  4. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

  5. Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Controllata posseduta congiuntamente da due società, una delle quali controlla anche l’altra — Unità economica — Criteri di valutazione

    (Art. 81, § 1, CE)

  6. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

  1.  Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le regole dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione iuris tantum secondo cui la controllante esercita effettivamente una siffatta influenza. Ciò premesso, è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato.

    Tuttavia, la Commissione non è tenuta a fondarsi esclusivamente su detta presunzione. Infatti, nulla impedisce a tale istituzione di accertare l’esercizio effettivo, da parte di una società controllante, di un’influenza determinante sulla sua controllata attraverso altri elementi di prova o attraverso una combinazione di siffatti elementi con detta presunzione.

    Il principio di parità di trattamento esige peraltro che, quando la Commissione adotta un particolare metodo per determinare se occorra affermare la responsabilità delle società controllanti le cui controllate hanno partecipato ad una medesima intesa, essa deve fondarsi, salvo circostanze particolari, sugli stessi criteri in relazione a tutte le società controllanti. Pertanto, quando decide di considerare responsabili le controllanti solo qualora elementi di prova abbiano confermato la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sulle controllate (metodo cosiddetto della «duplice base») e rinuncia a limitarsi all’applicazione della sola presunzione d’influenza determinante, la Commissione non può considerare la controllante responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata sul solo fondamento della presunzione in questione, trattandola in modo discriminatorio rispetto alle altre società controllanti.

    (v. punti 46-50, 55-57)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 64)

  3.  Quando una decisione di applicazione delle regole dell’Unione in materia di diritto della concorrenza riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei suoi destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile decisione deve, in linea di principio, contenere un’esposizione dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società.

    A tal proposito, i diritti della difesa della Commissione non si estendono alla possibilità, per quest’ultima, di difendere la legittimità di una tale decisione contro accuse di discriminazione fornendo, in corso di giudizio, elementi di prova che sono diretti a dimostrare la responsabilità di una società controllante, ma che non sono riportati in tale decisione.

    (v. punti 75, 79)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 84-85)

  5.  In materia di concorrenza, l’esercizio di un controllo congiunto, da parte di due società controllanti indipendenti l’una dall’altra sulla loro controllata non osta, in linea di principio, alla constatazione, da parte della Commissione, dell’esistenza di un’unità economica tra una di tali società controllanti e la controllata di cui trattasi. Ciò vale anche se detta società controllante dispone di una parte del capitale della controllata meno rilevante rispetto all’altra società controllante. A maggior ragione una controllante e la sua controllata, essa stessa controllante della società che ha commesso un’infrazione, possono entrambe essere considerate, insieme a tale ultima società, un’unità economica.

    Inoltre, la Commissione può indirizzare una decisione che infligge ammende alla società controllante di una controllata che ha partecipato ad un’infrazione all’articolo 81 CE senza che occorra dimostrare il coinvolgimento personale nell’infrazione di tale controllante, a condizione che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di detta controllata. Ne consegue che il mero fatto che una controllante e la sua controllata esercitano, durante un periodo determinato, solo un controllo congiunto sulla controllata che ha commesso l’infrazione non osta alla constatazione dell’esistenza di un’unità economica tra tali società, a condizione che sia dimostrato l’esercizio effettivo, da parte di tali due controllanti, di un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata che ha commesso l’infrazione.

    (v. punti 101-103)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 111)